INDIRIZZI DI SALUTO
Prof.
Giuseppe SILVESTRI
Magnifico
Rettore dell’Università di Palermo
Un caloroso benvenuto a tutti
i presenti, ai relatori, e, in particolare, al Ministro
Siamo tutti e due preoccupati
ed attenti allo sviluppo ed alla integrazione del sistema universitario
regionale, che è uno degli obiettivi che ci poniamo, convinti della necessità della
sua modernizzazione verso l’interazione istituzionale tra le Università
siciliane e gli altri soggetti attivi nella Regione.
Questo seminario si cala
perfettamente in questa ottica: l’Università per un verso, per la sua parte
formativa, ma anche informativa, per l’aggiornamento e per la creazione di una
classe professionale colta attenta e competente, le istituzioni regionali per
l’altro, le istituzioni nazionali per l’altro ancora.
La collega
L’Università viene chiamata
ad un ruolo importante, ancorché sussidiario dal punto di vista del governo
complessivo del sistema dei servizi turistici.
Questo non può essere
delegato alle Regioni: la fornitura dei servizi turisti di alto profilo è un
tema del Paese che deve essere sviluppato localmente nell’ambito dei vari
sistemi regionali, mentre la “governance” dell’intero sistema non può che
essere affidata ad una responsabilità complessiva che coordini, fra le varie
Regioni, la fornitura dei servizi, l’individuazione dei punti ai quali dedicare
maggiore attenzione, la individuazione di azioni coordinate fra Regioni
confinanti o fra quelle che vengono investite con continuità da un flusso turistico
che utilizza i moderni strumenti di comunicazione e che ha interessi che
progressivamente si estendono da una regione all’altra.
Così
Il Governo complessivo deve
omogeneizzare l’offerta, omogeneizzare i linguaggi fra i diversi operatori,
perché c’è anche un problema linguistico, un problema di comunicazione.
I governi regionali hanno la
responsabilità di andare a studiare soluzioni specifiche, esaltare peculiarità
e mettere in luce nuovi punti di riferimento dell’offerta turistica.
E da questo punto di vista
Inutile nascondersi i
problemi gestionali relativi al controllo della ricettività, dell’attività del
singolo fornitore turistico, all’aggiornamento delle professionalità.
Oggi non basta essere dei
buoni professionisti, bisogna creare le premesse perché l’operatore sia pronto
ad affrontare le nuove emergenze, perché quello del turismo è un settore in
continua evoluzione.
Si deve acquisire, e in
questo l’Università ha delle capacità intrinseche al suo dna, quella capacità
di aggiornamento costante che questo seminario rappresenta nel modo più
evidente.
L’Università, il Ministro lo
sa nella sua duplice veste di professore e di amministratore al più alto
livello della Cosa Pubblica, l’Università è la sede del rispetto della legge ma
anche dell’analisi critica della legge: noi siamo il soggetto deputato a
rielaborare ed a proporre all’attenzione del mondo politico la normativa
mettendone in luce i problemi ancora non risolti e proponendo anche, laddove è
possibile, ulteriori aggiustamenti.
Ritengo che questa sia una
ottima occasione di aggiornamento specifico, e sia una ulteriore riaffermazione
del ruolo dell’Università, luogo della elaborazione del sapere, luogo, come ho
detto, dell’elaborazione della norma e della revisione critica della norma.
La presenza di così
qualificati colleghi, amministratori, ospiti graditissimi ai quali do,
ovviamente, un benvenuto mio personale e a nome dell’Università, assicurerà
un’alta qualità a questo seminario.
Auguro un buon lavoro,
ringrazio la collega che l’ha organizzato e le faccio i mie complimenti più
calorosi. Grazie a tutti.
Prof.
Vincenzo LO IACONO
Preside
della Facoltà di Economia
E’ per me un privilegio
porgere un saluto e complimentarmi per la lodevole organizzazione di questo
seminario di studi sul turismo che considera non solo la dimensione per così
dire interna ma anche quella comunitaria.
Senza dubbio il turismo è uno
degli elementi centrali dello sviluppo del mondo moderno e dell’economia .
E ciò è dimostrato dal fatto
che il Trattato dell’Unione Europea di Maastricht del 7/2/92 menziona il
turismo come uno degli strumenti per realizzare i fini della comunità.
In relazione a tale
importanza
Non potevamo certi essere
disattenti nei confronti di un fenomeno che tutte le statistiche economiche
indicano come la più grande industria degli anni 2000.
Ma la nostra Facoltà sempre
al passo con i tempi, ha considerato, altresì, il corpus normativo che con il
tempo si è formato al fine di supportare le esigenze equitative di garantire
una più equilibrata ripartizione dei rischi tra produttori e consumatori dei
servizi turistici, in linea con le problematiche sottese alla trasformazione
dei fenomeni elitari in attività di massa.
Perché dunque il turismo non
sia, dal punto di vista giuridico, trascurato, la legislazione turistica
costituisce una disciplina di insegnamento unitamente al diritto commerciale nell’ambito
del corso di laurea in E.G.S.T.
L’insegnamento di
legislazione del turismo é senz’altro qualificante collocandosi accanto agli
insegnamenti di area economica concernenti la materia.
E da questo insegnamento è
nata la felice idea di un seminario di studi che considera correttamente sia la
dimensione pubblicistica che quella privatistica della legislazione del turismo
.
Il diritto del turismo,
infatti non è materia prevalentemente privatistica o pubblicistica ma è l’uno e
l’altro. E’ composto da istituti di diritto privato e da istituti attinenti al
diritto amministrativo; si collega strutturalmente al diritto dei trasporti; ha
oggi influenze comunitarie oltre che componenti di diritto commerciale, di
diritto industriale.
Nel valutare, poi,
l’importanza economica del fenomeno del turismo ha previsto la partecipazione
dell’economista.
Mi auguro che questo
seminario dia un concreto apporto in termini di contributi scientifici, mi
auguro, altresì, che le Istituzioni qui presenti possano accogliere tali
contributi per dare un ulteriore impulso nella nostra Regione alla politica del
turismo.
Avere una politica del
turismo non significa avere o non avere un Ministero del turismo, un
Assessorato del turismo, significa avere una politica, ed una politica del
turismo deve necessariamente coordinarsi con una politica dei trasporti, dell’ambiente,
della cultura, delle comunicazioni e del risanamento urbano, significa, anche,
un progetto di istruzione professionale e, quindi, di professionalità.
L’Università, attraverso i
suoi corsi di laurea è chiamata a fornire un contributo essenziale.
Prof.
Guido CAMARDA
Direttore
del Dipartimento D.E.T.A (Dipartimento di Economia dei Trasporti e
dell’Ambiente)
“Prima di procedere
ad alcune sintetiche osservazioni relative alla tematica del Seminario,
desidero rinnovare il mio più vivo apprezzamento nei confronti della collega
prof. Elvira
Il fenomeno del turismo è in
costante sviluppo; assume aspetti sempre più multiformi e complessi, tali da coinvolgere,
direttamente o indirettamente, quasi tutte le tipologie di attività economiche.
Variano le categorie dei soggetti sul versante della domanda ( e non soltanto
sotto il profilo socioeconomico), con la necessità di una crescente diversificazione
dei servizi che tenga conto di specifiche finalità di base: da quella
religiosa, a quella sportiva o strettamente culturale o prevalentemente ludica.
Tutto ciò impone, com’è
evidente, la previsione, sul piano tecnico, di una soddisfacente varietà di
“pacchetti turistici” dotati di adeguata flessibilità, ed impone, strumentalmente,
più sofisticate analisi statistiche ed economiche. Noi giuristi siamo
tutt’altro che estranei alla relativa problematica, sia a livello propositivo,
con riferimento a nuovi schemi di discipline legali corrispondenti alle nuove
forme di turismo, sia a livello d’inquadramento sistematico di schemi
contrattuali rimasti ancora atipici.
I civilisti approfondiscono
nuove figure di responsabilità (si pensi al danno da vacanza rovinata), anche
alla luce della normativa comunitaria sulla tutela del consumatore; i commercialisti
cercano di delineare con maggiore chiarezza il profilo dell’impresa turistica;
gli amministrativisti ed i costituzionalisti affrontano le questioni
organizzatorie, di accesso alle professioni e soprattutto di suddivisione delle
competenze tra Stato e Regioni alla luce delle nuove riforme. Quanto alla
disciplina di mia più stretta pertinenza (il diritto della navigazione e dei
trasporti ), il particolare e forte coinvolgimento è palese per la
connaturazione tra turismo e
trasporto. L’aspetto
relativamente nuovo è costituito dalla specifica rilevanza normativa del
turismo organizzato, incentrato sulla figura del tour operator e sui relativi
rapporti giuridici con l’agente di viaggio, il cliente ed il prestatore dei
singoli servizi. Non sono del tutto risolti i problemi, con particolare riferimento
alle responsabilità dirette ed alle rivalse, dei rapporti tra fonti, cioè tra
le autonome discipline del trasposto di persone per via marittima, aerea etc. e
la coesistente disciplina del contratto di viaggio (oggetto anche di una
convenzione internazionale), in un contesto che impone anche di tener conto dei
principi comunitari in tema di tutela del consumatore.
Numerosi aspetti da me
sinteticamente delineati saranno approfonditi da specifiche relazioni durante
questo seminario. Mi limito semplicemente a ritornare alla questione delle
competenze per esprimere l’avviso che, proprio per la complessità del fenomeno
del turismo (costituito in realtà dall’aggregazione di tante attività diverse
tra loro), non si potranno ottenere risultati positivi evitando situazioni di
stallo, se non applicando il c.d., principio di leale collaborazione o di
regionalismo cooperativo, come da altri è stato definito.
E’ noto che la riforma
costituzionale del 2001, modificando l’art.
Quanto alla giurisprudenza
successiva alla riforma costituzionale del 2001, trovo particolarmente
rilevante la sentenza n. 197 del 2003 con più particolare riferimento alle regioni
a statuto ordinario. Vi si osserva: con l’emanazione del D.P.C.M. del 13
settembre 2002 è stata data piena attuazione alla legge n.135 del 2001,
recependosi integralmente l’accordo sottoscritto in sede di conferenza Stato- Regioni
del 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l’altro, si è espressamente
concordato tra le parti che “il turismo è materia di esclusiva competenza
regionale”.
Si tratta quindi -prosegue
“Termino rinnovando,
a nome dell’intero Dipartimento di diritto dell’economia dei trasporti e
dell’ambiente il mio più vivo ringraziamento al Magnifico Rettore, che ci ha
onorato con il suo intervento, a tutti i relatori ed ancora alla prof. Elvira
Prof.
Francesco ANDRIA
Presidente
del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Sono particolarmente lieto di
portare a questo Seminario di Studi il saluto dell’intero Consiglio del Corso
di Laurea, che in questo momento ho l’onore di rappresentare, e di porgere al
tempo stesso il mio saluto personale.
Un ringraziamento vivissimo
va agli illustri relatori, che con la loro parola, con la loro esperienza e con
la loro sapienza sapranno dare degli spunti costruttivi agli studenti, in
particolar modo del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia, dei
trasporti e dell’ambiente”, sulla importantissima tematica inerente al ruolo
che viene oggi riconosciuto alle Regioni in materia turistica.
Desidero manifestare, infine,
il mio apprezzamento alla professoressa Elvira
Ci viene fornita invero
l’opportunità di approfondire gli effetti in ambito turistico della recente
riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, che fa seguito
alle novità già introdotte dalle leggi di revisione n. 1 del 1999 e n.2 del
2001.
Sono presenti nella riforma
contenuti fortemente innovativi, che incidono sulla forma di Stato, sui
rapporti tra Stato e Regioni, nonché tra Regioni ed Enti Locali e sulla stessa configurazione
delle autonomie territoriali.
In particolare, risulta
rilevante “il principio di pari dignità costituzionale in posizione”.
L’ordinamento italiano si configura quindi come un sistema dal pluralismo
istituzionale diffuso e differenziato, nel quale cioè accanto allo Stato centrale
e alle Regioni, gli Enti territoriali minori (Comuni, Province e Città
metropolitane) ottengono una propria dignità costituzionale per il fatto di
rappresentare parti essenziali della Repubblica, nella diversità e pluralità
dei livelli di governo in cui essa si articola.
La posizione di “pari dignità
costituzionale” degli Enti trova ampi svolgimenti nelle successive parti in cui
è ulteriormente articolata la riforma del titolo V; ad esempio, nei principi di
sussidiarietà, diversificazione e adeguatezza, i quali consentono gli
assestamenti (ed anche la mobilità e flessibilità) delle competenze distribuite
tra i medesimi dalla legge, sulla base della prevalenza delle esigenze unitarie
e del preferibile assetto di tali funzioni, in dipendenza dei caratteri e delle
finalità cui le stesse sono preordinate: il che comporta, sul piano
organizzativo e della distribuzione delle funzioni amministrative, una chiara
opzione in favore del principio della competenza per interessi, rispetto al più
rigido criterio del decentramento per funzioni.
Nell’art. 117 della riforma
si sanciscono inoltre le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e
quelle di legislazione concorrente, per le quali cioè lo Stato determina i
principi fondamentali, ma alle Regioni spetta la potestà legislativa.
Pertanto, per quanto attiene
al turismo, alla legge nazionale n. 135 del 2001 segue quella regionale sulle norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia del 15 settembre 2005.
Lascio, per doveroso
riconoscimento di competenze e di autorevolezza, al Ministro degli Affari
Regionali, On. Enrico
della competenza residuale
loro riconosciuta e sulla effettiva autonomia legislativa in materia turistica.
Concludo, augurando che riflessioni e proposte che emergeranno dalle relazioni
e dal dibattito traccino il percorso di nuove strategie per il comparto
turistico, che procurino un grande bacino di impiego per i giovani della nostra
Regione.