Le norme internazionali ed interne sulla sicurezza della navigazione marittima
con particolare riferimento alle disposizioni relative al mezzo nautico*.
Lina Miccichè**
1.1 Lfanalisi della normativa internazionale sulla sicurezza della
navigazione[1]
- applicabile al mezzo nautico - rinvia a due fondamentali convenzioni:
I due Accordi vanno letti parallelamente
incidendo, il primo, sugli aspetti concernenti la costruzione della nave,
lfefficienza strutturale e funzionale, la galleggiabilità, le condizioni di
stabilità, la resistenza agli incendi e lfidoneità alla navigazione e alla
manovra e rilevando, il secondo, per lfintroduzione di ulteriori obblighi
nella costruzione di alcune
categorie di navi e per la tenuta a bordo di specifiche strumentazioni e
documenti. Entrambe le Convenzioni, peraltro, prevedono che ogni nave sia
dotata di una serie di certificati attestanti il rispetto di tutte le
prescrizioni tecniche in esse contenute[4].
Sia con riferimento alla Convenzione SOLAS
1974/78[5]
che alla Convenzione MARPOL 1973/78 si soffermerà lfattenzione sulle novità
recentemente introdotte[6], che, nel loro
complesso, rispondono allfesigenza, sempre più avvertita, di creare regole in
grado di consentire lfapplicazione del principio di prevenzione o,
comunque, interventi tempestivi in
caso di incidenti.
Le suddette finalità si riscontrano chiaramente nelle modifiche
apportate alla Convenzione SOLAS dalla Risoluzione 1, emanata il 12 dicembre
2002 dalla Conferenza diplomatica dellfIMO ed entrata in vigore il 1 luglio
2004. I capitoli interessati dalle più rilevanti modifiche ed integrazioni sono
stati il capitolo V e il capitolo XI. Nel primo, intitolato Sicurezza della navigazione, viene
inserito, nella Regola 19, par. 2.4.,
un nuovo calendario per le navi di portata lorda pari o superiore a 300
tonnellate (ma inferiore alle 50.000 tonnellate) per lfinstallazione a bordo di
un Automatic Information System (AIS),
quale strumento in grado di fornire automaticamente alle altre navi o alle
autorità costiere informazioni riguardanti la nave stessa.
Le misure per migliorare la sicurezza marittima contenute nel capitolo
XI sono state integrate attraverso la previsione di due nuovi capitoli. Per cui
si distinguono il nuovo capitolo XI, il capitolo XI-1 (corrispondente al
capitolo esistente ma rinumerato) e il capitolo (XI-2). Infine, con
Il Capitolo XI-2 e il Codice ISPS sono legati da una stretta
relazione. In particolare nella Parte A del Codice sono individuati i requisiti
obbligatori relativi alle disposizioni del capitolo XI-2 e nella Parte B gli
orientamenti di cui occorre tener conto per una migliore applicazione delle
norme stesse.
Entrambi gli strumenti contengono una normativa molto articolata che
si applica sia alle navi che effettuano viaggi internazionali - navi da passeggeri, da carico e
piattaforme mobili di perforazione offshore
- che agli impianti portuali. Il punto 1 del preambolo del Codice ISPS
sottolinea che gli emendamenti alla
Convenzione SOLAS e lfadozione del Codice formano
un quadro internazionale che consente di coordinare navi e impianti portuali
nella prevenzione di atti che rappresentino una minaccia per la sicurezza nel
settore dei trasporti marittimi. Lfinsieme delle regole emanate, dunque,
non riguarda il tema più ampio della sicurezza delle aree portuali -
relativamente al quale si ritengono necessari autonomi provvedimenti normativi
- ma è riferito esclusivamente allfinterfaccia porto/nave [7] o allfattività
da nave a nave[8].
Le prescrizioni per migliorare la sicurezza devono attenersi ad una
serie di grequisiti funzionalih (elencati nel par. 1.3 del capitolo 1 del
Codice) tra i quali, con riferimento specifico alla nave, rilevano gli obblighi
di dotarsi di strumenti per dare lfallarme in caso di minaccia o di incidente
di sicurezza, di predisporre un piano
di sicurezza e di richiedere, in specifici casi, una dichiarazione di
sicurezza. Il primo dei suddetti requisiti consiste nel dotare le navi (di
determinate tipologie e dimensioni) di un sistema di allarme di sicurezza
attraverso il quale fornire ad unfautorità competente, designata
dallfamministrazione, il nome della società, lfidentificazione della nave, la
sua posizione, precisando che la
sicurezza della nave è in pericolo (Regola 6 del Cap. XI-2).
Il secondo requisito è rappresentato dal piano di sicurezza della nave
definito come gun piano elaborato per assicurare lfapplicazione a bordo della
nave di misure finalizzate a proteggere le persone a bordo, il carico, le unità
di trasporto del carico e le provviste della nave dal rischio che si verifichi
un problema di sicurezzah (capitolo 2, art. 2.1, par. 4 del Codice ISPS). Il
Piano, redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto ed approvato
dallfamministrazione, deve indicare tutte le misure richieste nei tre livelli
di sicurezza. La distinzione tra i livelli di sicurezza si basa sulla
qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere
tentato o possa verificarsi. Pertanto, il livello 1 richiede che siano
costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate; il livello 2
prevede che vengano mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un
determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si
verifichi un problema di sicurezza; infine, il livello 3 impone che vengano
mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche per il periodo limitato in
cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente anche quando non sia
possibile individuare lfobiettivo specifico. Il processo di elaborazione e di
aggiornamento del Piano viene preceduto dalla valutazione di sicurezza della
nave affidata dallfagente di sicurezza della nave[9] a persone
ritenute competenti o ad un organismo di sicurezza riconosciuto. La valutazione
comprende unfispezione in loco e
lfanalisi di specifici elementi (indicati nel capitolo 8, par. 8.4). Le
risultanze del procedimento di valutazione devono essere riesaminate, accettate e conservate
dalla Società.
Infine, la dichiarazione di sicurezza (capitolo 5 del Codice ISPS),
redatta dal comandante della nave o dallfufficiale di sicurezza della nave[10], deve contenere
i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali
e la nave (o tra le navi) con lfindicazione delle responsabilità di ognuno.
Questo requisito non è obbligatorio dipendendo la sua elaborazione da una
preliminare valutazione del rischio che lfinterfaccia nave/porto o lfattività
nave/nave rappresenta per le persone, i beni o lfambiente.
Le disposizioni contenute nel capitolo XI-2 e nel Codice ISPS, in questa
sede analizzate solo parzialmente e sinteticamente, rappresentano un nuovo
approccio degli operatori marittimi internazionali con riferimento alla
sicurezza nel trasporto marittimo. I risultati conseguibili dipenderanno in
larga misura dalla capacità dei numerosi soggetti coinvolti (personale di
bordo, personale portuale, passeggeri, proprietari del carico, soggetti che
gestiscono le navi e i porti, autorità nazionali e locali competenti in materia
di sicurezza) di armonizzare le proprie azioni in un clima di collaborazione e
di costante scambio di informazioni.
1.2 Passando ad analizzare la convenzione MARPOL 73/78 e
particolarmente le misure di prevenzione riferite al mezzo nautico, sono a
tutti note le Regole dellfAnnesso I -norme relative alla prevenzione
dellfinquinamento da idrocarburi– che contengono analitiche prescrizioni relativamente alle caratteristiche
costruttive delle petroliere e delle navi superiori ad un certo tonnellaggio,
prevedendo che le medesime abbiano lfobbligo di dotarsi di apposite strutture
atte alla conservazione a bordo dei residui di idrocarburi. In particolare, per
le petroliere di nuova costruzione sia
Come anticipato, la risoluzione IMO ha anche introdotto la nuova
regola 13H che rafforza il quadro normativo in materia di sicurezza marittima
stabilendo lfobbligatorietà del trasferimento degli oli pesanti (che
costituivano il carico trasportato a bordo dellfErika e del Prestige) su
navi a doppio scafo o di tecnologia equivalente[17].
Il doppio scafo rappresenta, dunque, la soluzione tecnica[18] ritenuta idonea
a garantire che i traffici marittimi di sostanze pericolose si svolgano in condizioni
di sicurezza[19]. Ciò non
esclude che in futuro, considerati i prevedibili progressi della ricerca
scientifica e tecnologica, si possano ideare nuove e migliori soluzioni.
È stato, infatti, osservato che: the history of ship structural design is one
of evolution rather than revolution. Designers learn from past experience and
each new ship tends to be a development of a previous succeful design..
Unfanalisi dei vantaggi e degli svantaggi ricollegabili al double hull, messi a confronto con
quelli riferibili al single hull, ha
costituito lfoggetto di uno studio condotto dallfAustralian
Marittime Safety Autority (A.M.S.A.), in occasione dellfincidente occorso
alla nave Prestige[20].
Dal citato Discussion Paper si
evince che il doppio scafo rappresenta un rimedio efficace in quanto anche se
per effetto della collisione o dellfincaglio la lamiera esterna dovesse subire
una rottura, non si verificherebbe la fuoriuscita degli idrocarburi perchè
trattenuti dalla lamiera interna (v. esemplificativamente la dinamica degli
incidenti occorsi alle navi Olympic Sponsor, Icaro e Borga). Il Rapporto non manca di
rappresentare alcuni gsvantaggih del doppio scafo esprimibili in termini di
stabilità (c for a given depth of ship,
adding a double bottom raises the shipfs centre of gravity and reduces the
shipfs reserves of stability) e
di gventilazioneh.
A supporto e completamento di quanto esposto si riporta testualmente un altro contributo[21] secondo il
quale i vantaggi e gli svantaggi del doppio
scafo possono essere così schematizzati:
c les autres avantages de la double coque:
• Dans un premier temps, cet espace est assez pratique pour permettre
des inspections de structure, car lorsque ces ballast sont vides, le
cheminement à l'intérieur quoique peu commode, est possible.
• Deuxièmement, dans le cas d'une collision ou d'un échouement, cette
première coque peu faire office de protection et ainsi la cargaison serait
contenue dans les citernes.
Cependant des bémols sont à apporter à cette solution:
• En cas de choc à allure de "croisière",12/15 noeuds soit
24/28 Km/H , il est plus que probable que la double coque soit percée, son
atmosphère se compose donc à ce moment d'un mélange d'air, de pétrole, d'eau et de gaz , rendant le navire très
explosif et très délicat à remorquer.
• De plus le navire déjà chargé, la double coque se remplit d'eau , ce
qui impose des efforts tranchants important à la structure, sans compté que le
navire devient très peu manoeuvrant.
• Comme nous l'avons vu cette espace sert de ballast d'eau de mer lorsque
le navire est non chargé et est vide lorsque le navire est chargé, l'atmosphère
y est donc très corrosive et le revêtement intérieur (peinture ) doit donc être
soigné et entretenu afin de protéger les tôles de la corrosion, principal
défaut déclaré des navires " poubelles ".
Si può, dunque, concludere che il doppio scafo rappresenta una tecnica costruttiva più efficace di altre, ma a
sua volta perfettibile, per cui rimane essenziale lfesercizio di una costante
attività di controllo, di verifica e di manutenzione del mezzo nautico per
garantirne nel tempo lfintegrità fisica[22].
1.3 Prima di analizzare lo stato di attuazione in Italia delle
disposizioni internazionali riferite al mezzo nautico, si ritiene opportuno
premettere che il nostro Paese ha da sempre considerato la sicurezza della
navigazione marittima come uno dei settori al quale rivolgere una particolare
attenzione. Attenzione dimostrata, soprattutto, attraverso una significativa
produzione normativa volta, in buona parte, ad adattare il nostro ordinamento
alle Convenzioni internazionali e alle pertinenti direttive comunitarie. Questa
sensibilità è riconducibile anche alla posizione geografica che vede la nostra
penisola immersa nel Mediterraneo (in senso ampio inteso) che, comfè noto,
presenta una particolare vulnerabilità dovuta allfinteragire di due fenomeni
negativi: il lento ricambio delle acque e lfelevata intensità dei traffici
marittimi.
I gravi disastri ambientali
provocati da alcuni naufragi (esemplificativamente i casi Patmos e Haven); i
problemi, di cui ancora oggi si discutono possibili e migliori soluzioni,
relativi allfingresso di navi cisterniere nella laguna Veneta o al loro
transito nello stretto delle Bocche di Bonifacio; la ricchezza naturale,
culturale, archeologica rinvenibile lungo gli
Soffermandosi sullo stato
di attuazione della Convenzione MARPOL e, specificatamente, della Regola 13G
dellfAnnesso I, la legislazione italiana ha compiuto significativi progressi
attraverso la creazione di un sistema normativo incentivante (c.d. diritto
premiale) che - sia sotto il profilo della demolizione che sotto quello della
costruzione di nuove navi - cerca di ottenere una più accelerata applicazione
delle norme internazionali e comunitarie.
Il riferimento è a due
leggi del 2001: la l. 7 marzo 2001, n. 51 - gDisposizioni per la prevenzione
dellfinquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il
controllo del traffico marittimoh (Gazzetta Ufficiale R. I. n. 61, del 14 marzo
2001) e la l. 16 marzo 2001, n. 88 gNuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittimeh (Gazzetta ufficiale R. I. n. 78 del 3
aprile 2001). Entrambe stabiliscono, accanto ad altre disposizioni, incentivi
volti a favorire la circolazione di navi cisterna ga basso impatto ambientale e
dotate dei più elevati standard di sicurezzah.
In particolare, la prima
prevede un contributo destinato agli armatori che demoliscono per proprio conto
o fanno demolire navi cisterniere monoscafo con oltre ventfanni di età, aventi
portata lorda superiore alle 1000 tonnellate. Sul piano dellfeffettiva
erogazione degli incentivi, si ricorda che la legge aveva subito una battuta di
arresto a seguito del procedimento avviato dalla Commissione Europea, nel
dicembre del 2001, teso a valutare se gli aiuti di stato ivi previsti fossero
compatibili con il sistema della libera concorrenza comunitariamente sancito
(art. 88 trattato istitutivo). La decisione finale, emanata dalla Commissione
il 17 luglio 2002, concludeva per lfammissibilità dei contributi (fondando la
deroga sullfart. 87, par. 3, lettera c), sebbene ponesse alcune nuove
condizioni per lfelargizione degli stessi[24].
La seconda legge (l. n.
88/2001) contempla misure volte a favorire la costruzione di nuove navi. Gli
incentivi sono duplici: la concessione di un credito dfimposta (il cui importo
viene calcolato a norma dellfart. 3, par. 1, del regolamento n. 1540/98/CE del
Consiglio del 29 giugno
Accanto alle due leggi
citate, merita un breve cenno anche lfAccordo volontario che il 1 giugno 2001 è
stato siglato dal Ministro dellfambiente, dal Ministro dei trasporti e della
navigazione[25], dalla
Confindustria, dalle Associazioni ambientaliste, dallfAssoporti e dalle
Organizzazioni sindacali. Lfaccordo prevede glfattuazione di una serie
dfinterventi finalizzati al conseguimento dei più elevati standard di sicurezza ambientale in tema di trasporti marittimi di
sostanze pericoloseh e suggella la volontà delle parti coinvolte di operare per
assicurare, oltre che la circolazione di navi più sicure, la costruzione ed
attivazione delle reception-facilities, la creazione di un organismo
volontario di categoria con il compito di promuovere gli standard ambientali
presso gli operatori marittimi e gli equipaggi, attraverso programmi di
formazione del personale sia comunitario che extracomunitario.
LfAccordo volontario non
rappresenta, ovviamente, che un impegno formale bisognoso di una serie di
misure di applicazione. Tuttavia, esso costituisce uno sforzo significativo sia
con riferimento ai soggetti coinvolti nella sua redazione, in grado di
rappresentare tutti gli interessi che convergono sul traffico marittimo, sia
per il supporto che può garantire nella fase di verifica dello stato di
attuazione dei citati interventi legislativi.
Il 20 gennaio 2003,
infatti, si è riunito il comitato di monitoraggio (previsto dallfart. 8
dellfaccordo volontario) per valutare lfadempimento degli impegni assunti. In
particolare,
1.3.1 Con riferimento alla recente produzione normativa
rileva la legge, rubricata gDisposizioni per la sicurezza della navigazione,
per favorire lfuso di navi a doppio scafo e per lfammodernamento della flottah[27], che
costituisce una concreta risposta alle suesposte esigenze. Lfart. 1 (finalità). fa un esplicito riferimento
non soltanto alla politica comunitaria in materia di sicurezza dei mari, ma
anche a quella nazionale che presenta chiari obiettivi di politica ambientale
ossia alla l. 7 marzo 2001, n. 51, prevedendo peraltro, nel corpo del testo,
alcune modifiche alla stessa legge.
La legge si prefigge lo
scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita
umana in mare promuovendo lfammodernamento della flotta - anche delle unità
navali destinate al servizio del trasporto pubblico locale - e sostenendo la
ricerca scientifica in campo navale[28].
Di particolare rilievo, tra
gli altri, lfart. 2 che prevede sia divieti dfiscrizione nei registri (c non possono essere iscritte nei registri
tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata
lorda superiore alle 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio
o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga a oltre quindici anni)
che divieti di navigazione. Con riferimento a questo secondo profilo si
conferma il divieto di accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di
ancoraggio delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità già
stabilito con il d.m. 18 aprile 2003[29], che, comfè
noto, era stato emanato nelle more dellfentrata in vigore delle norme
comunitarie gdi analogo effettoh[30].
Si esclude dal suesposto
divieto la navigazione destinata ad offrire il servizio di bunkeraggio in
ambito portuale a condizione che le navi presentino un tonnellaggio fra le 600
e le 5000 tonnellate.
Il provvedimento riprende,
dunque, lfobiettivo della l. n. 51/2001 di favorire la circolazione di navi a
basso impatto ambientale, ma con alcune rilevanti differenze.
La prima è riferibile
allfambito di applicazione: le navi di stazza superiore alle 600 tonnellate con
età pari a 15 anni, contro le navi
di stazza superiore alle 1000 tonnellate con età pari a 20 anni previste dalla
l. n. 51/2001.
Inoltre, i criteri di
corresponsione del contributo (art. 3, c. 5) sono stati adeguati a quelli
previsti dalla decisione 2002/868/CE della Commissione del 17 luglio
Ancora, con riferimento
allferogazione dei contributi sono stati previsti due distinti fondi, la cui
dotazione può essere integrata attraverso finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria.
Il primo (art. 3) è il
fondo per la demolizione del naviglio obsoleto. Rientrano nella suddetta
categoria le navi adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate la cui
entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre 15 anni.
Il secondo fondo (art. 4)
mira a favorire gil potenziamento, la sostituzione e lfammodernamento delle
unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per
via marittima, fluviale e lacualeh. I beneficiari sono individuati nelle
imprese le cui unità navali, destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto
regionale e locale, hanno una capacità di trasporto calcolata per passeggeri
pari a 350 unità e operano in modo continuativo o periodico con itinerari,
orari frequenze e tariffe prestabiliti ad accesso generalizzato nellfambito di
un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.
La possibilità di accedere
al finanziamento dipende dal rispetto di alcune condizioni, tra le quali rileva
il lasso temporale entro cui devono avere inizio i lavori di demolizione[31].
La determinazione dei
criteri dfattribuzione dei finanziamenti è affidata al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il relativo decreto viene emanato dfintesa con
il Ministro dellfeconomia e delle finanze e, con riferimento al secondo fondo,
previo parere della Conferenza Unificata.
1.4 Lfanalisi della normativa internazionale e nazionale sulla sicurezza
della navigazione marittima riferita al mezzo nautico,suggerisce qualche
considerazione conclusiva.
Preliminarmente si osserva
un proliferare di norme che impegna gli Stati in una continua attività di adeguamento della normativa interna
alle disposizioni sovraordinate. In questo contesto, come già osservato, si
ritiene di particolare ausilio il ruolo svolto dalla Comunità Europea che,
attraverso i noti provvedimenti normativi self-executing,
consente lfimmediata applicazione negli Stati membri di obblighi che,
diversamente, entrerebbero in vigore solo alla fine del lungo iter di ratifica
previsto dal diritto internazionale.
In secondo luogo, appare
evidente che le norme mirino a promuovere interventi atti a prevenire gli
incidenti puntando, con riferimento al campo dfindagine di cui ci si occupa,
allfimposizione di obblighi di costruzione e di dotazioni di bordo, la cui
esistenza ed efficienza dovrebbe essere garantita dal rilascio di una serie di
certificati a valenza internazionale. Ef altrettanto palese, però, che
lfincessante produzione normativa è il più delle volte ispirata da nuovi
disastri marittimi la cui dinamica e le cui conseguenze mettono in luce i
limiti degli strumenti giuridici in vigore; limiti che si tenta di superare con
una solerte attività di revisione, di modifica e di integrazione delle norme
stesse (un esempio è senzfaltro rappresentato dalle variazioni apportate sia in
sede internazionale che comunitaria al calendario per la dismissione delle
petroliere monoscafo). Quanto detto sottolinea la necessità di affiancare alla
produzione normativa che privilegia il momento della prevenzione quella che
consenta di migliorare alcuni aspetti relativi al regime di responsabilità in
caso di incidente. Non si dubita che anche su questo fronte siano stati
compiuti progressi (si citano, esemplificativamente, il
Protocollo IMO istitutivo del c.d. Supplementary Fund, adottato nel 2003
ed entrato in vigore il 3 marzo 2005,
Infine, non si può
trascurare che lfosservanza degli obblighi contenuti nelle norme comporti la
realizzazione di investimenti non indifferenti. È, pertanto, condivisibile la
scelta compiuta dal legislatore italiano di puntare su disposizioni di diritto
premiale che dovrebbero, però, prevedere, accanto ai contributi da destinare
allfammodernamento della flotta navale, interventi volti ad incidere sulle
politiche tariffarie e sui noli.
* Questo
scritto sfinquadra nellfambito della ricerca PRIN 2003 gLa sicurezza della
navigazione. Profili di diritto interno, comunitario ed internazionaleh.
** Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di
Diritto dellfEconomia, dei Trasporti e dellfAmbiente, dellfUniversità degli
Studi di Palermo.
[1] Per una panoramica delle
Convenzioni internazionali in tema di sicurezza della navigazione v. Camarda, Evoluzione della normativa internazionale e nazionale vigente in
materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino, in Rivista giuridica dellfambiente, 2001, 699 e ss. e Id., Misure preventive e di soccorso in tema di
inquinamento del mare e sicurezza della navigazione, in (a cura di Zanelli)
Atti del convegno di Santa Severina 14-15 giugno 2002, Napoli, 2004, 99 e ss.
[2] Ratificata
in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313 ed il successivo protocollo del 17
febbraio 1978 con legge 4 giugno 1982, n. 488.
[3] Ratificata
in Italia con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il
protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, ed entrata in vigore il 2 ottobre
1983;
[4] Un dettagliato elenco di detti
certificati è contenuto negli allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 3 agosto
1998, n. 314 di "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva
94/57/CE", come modificato dal d. lgs. 11 agosto 2003, n. 275 di
"Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva
94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attività delle amministrazioni marittime". I certificati contenuti nellfallegato
1 (certificato sicurezza costruzioni navi da carico; certificato
ICOF; certificato COF; certificato ICOF GC; certificato COF GC; certificato
IOPP; certificato IPPC) sono
rilasciati per conto dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato
(American Bureau of shipping, Bureau Veritas e il RINA S.p.A.). Nellfallegato 2
sono elencati i certificati rilasciati dall'amministrazione (c.d. rilascio
diretto) – per il tramite delle autorita' marittime locali – per i quali
l'amministrazione stessa affida i relativi compiti di ispezione e controllo ad
un organismo riconosciuto (Certificato sicurezza passeggeri; certificato
sicurezza dotazioni; certificato sicurezza HSC; autorizzazione all'esercizio
HSC; dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione;
certificato ISM per la nave; certificato di sicurezza radiofonica per navi da
carico).
[5] Per una ricostruzione storica
della Convenzione sulla salvaguardia della vita in mare 1974/78, con
particolare riferimento alle norme di carattere tecnico, v. Vallario, Sicurezza in mare, sviluppi della normativa tecnica e considerazioni
giuridiche, Padova, 1979.
[6] Per una panoramica delle novità
introdotte in tema di sicurezza marittima v. Tellarini, La normativa adottata in sede IMO in materia di security marittima,
in Il diritto marittimo, 3-2003, 1101 e ss.
[7] Intendendosi con tale espressione
gle interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed
immediatamente interessata da azioni che comportano il movimento di persone, di
merci o la fornitura di servizi portuali alla nave o dalla naveh (Capitolo
XI-2, Regola 1 par. 1.8).
[8] Con lfespressione gattività da
nave a naveh sfintende ogni attività non connessa ad un impianto portuale che
implichi il trasferimento di merci o persone da una nave allfaltra (capitolo
XI-2, Regola 1, punto 10).
[9] Lf gUfficiale di sicurezza della
nave" è la persona a bordo della nave che risponde al Comandante ed è
designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave e, in
particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave e
come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di
sicurezza dell'impianto portuale (cap. 2, par. 2.1.6 Codice ISPS).
[10] L'"Agente di sicurezza della
società" è la persona designata dalla società per effettuare la
valutazione della sicurezza della nave, per elaborare il piano di sicurezza
della nave, provvedere alla sua presentazione per approvazione e curarne poi
l'attuazione e l'osservanza, e, infine, per fungere da collegamento con gli
agenti di sicurezza dellfimpianto portuale e con lfufficiale di sicurezza della
nave (cap. 2, par. 2.1.7 Codice ISPS).
[11] LfAnnesso
I ha subito più recentemente unfulteriore modifica (adottata il 15 Ottobre 2004 e che entrerà
in vigore il 1 gennaio 2007) consistente, essenzialmente, nellfincorporazione
in un unico testo dei c various
amendments adopted since MARPOL entered into force in 1983, including the
amended regulation 13G (regulation
-
Regulation 22 Pump-room bottom
protection: on oil tankers of 5,000 tonnes deadweight and above constructed on
or after 1 January 2007, the pump-room shall be provided with a double bottom.
-
Regulation 23 Accidental oil
outflow performance - applicable to oil tankers delivered on or after [date of
entry into force of revised Annex I plus 36 months] 1 January 2010;
construction requirements to provide adequate protection against oil pollution
in the event of stranding or collision.
Ulteriori informazioni
sulle modifiche allfAnnesso I sono reperibili sul sito www.imo.org.
[12] Con particolare riferimento al
noto caso della nave Prestige e per
la ricostruzione della dinamica dellfincidente v. Caligiore, Misure per
garantire la sicurezza ambientale dei traffici marittimi dopo il naufragio
della m/c Prestige, in (a cura di Miccichè
e Montebello) Atti del Convegno su La sicurezza in mare,
interrogativi urgenti e proposte dopo il caso Prestige, Palermo 2004, 17 e
ss Per un approfondimento degli
aspetti giuridici più controversi legati al disastro marittimo v. Juste Ruiz, La catástrofe del Prestige: implicaciones internacionales, in Atti del convegno su La sicurezza in mare... cit, 27 e Arroyo, Problemi
giuridici relativi alla sicurezza della navigazione marittima (con particolare
riferimento al caso "Prestige"), in Il diritto marittimo, 4-2003, 1193.
[13] Il 23 novembre 2005, la
Commissione ha elaborato una nuova serie di proposte normative, che, nel loro
insieme, costituiscono il terzo pacchetto comunitario sulla sicurezza marittima
(Erika III). Come precisato nel documento di lavoro della Commissione,
Les sept propositions contenues dans le paquet visent à compléter le
dispositif européen de sécurité maritime en renforçant lfefficacité des mesures
existantes, et en contribuant ainsi à la compétitivité de notre flotte
européenne. Si
tratta, in particolare, di sei proposte di direttiva e di una proposta di
regolamento. Alcuni provvedimenti hanno lo scopo di modificare strumenti
giuridici vigenti (direttive sulle società di classificazione, sul controllo
dello stato del porto e sul monitoraggio del traffico marittimo). Altri
prevedono nuovi interventi in tema di responsabilità dello Stato del Porto, di
inchieste sui sinistri marittimi, di risarcimento dei passeggeri in caso di
incidente marittimo e di responsabilità civile dei proprietari delle navi.
Per un approfondimento del contenuto delle proposte
menzionate, si rinvia ai documenti disponibili sul sito
www.europa.eu.int/comm/transport/maritime/safety/2005_package_3_fr.htm
[14] Per ulteriori approfondimenti
sullfargomento v. Dagnino, La
nuova normativa applicabile alle navi cisterna esistenti qualora venissero
approvate dallfIMO le modifiche alla regola 13G della MARPOL 73/78, in Il
diritto marittimo, 2-2001, 853; Berlingieri,
Accelerazione del programma di "phasing out" delle navi cisterna a
scafo singolo e limitazioni all'accesso, in Il diritto marittimo, 3-2004, 1183.
[15] A seguito della risoluzione M.E.P.C. 111(50) il
regolamento comunitario ha subito ulteriori modifiche con lfemanazione del Regolamento (CE) n. 2172/2004 che ha consentito di aggiornare i rinvii allfAllegato I della
convenzione MARPOL 73/78.
[16]
CAS is a mandatory statutory survey scheme that Category 2 and Category 3
(non-double hull) oil tankers must satisfactorily complete (with no outstanding
recommendations) by 15 years of age or by the first intermediate or renewal
survey due after 5 April 2005, which ever occurs later, in order to trade to
their respective phase out date as per MARPOL 13G, which was accelerated by
resolution MEPC.111(50) which enters into force on 5 April 2005. CAS is
required to be conducted in conjunction with, the mandatory Enhanced Survey
Program (ESP) and builds upon ESP by requiring additional thickness
measurements and close-up surveys. Relative to ESP, CAS is unique in two
respects: • CAS contains very specific responsibilities and deadlines for
planning the survey, which must begin 8 months in advance of the surveyfs
commencement; and • The flag Administration must review/monitor the survey and
reporting process and issue the five-year full term CAS Statement of
Compliance).Si ricorda che anche il CAS è stato oggetto recentemente di
modifiche a seguito della risoluzione del MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003.
[17]
Marpol Annex I, new Regulation 13H:
Carriage
requirements for heavy grade oil as cargo.
1.
To apply from 5 March 2005 for tankers of 5,000 dwt and above. Exempted are
double hull tankers of 5,000 dwt and above even if they do not fully meet the
2.
To apply to tankers of 600 dwt up to 5,000 dwt from their anniversary date of
delivery in 2008. Exempted are those built with db (according to
3.
Heavy grades of oil are defined as:
crude
oils with a density higher than 900 kg/cum
fuel
oils with a density higher than 900 kg/cum, or with a kinematic viscosity at
bitumen,
tar and their emulsions ( 13H (2)(a,b,c) )
N.B.
The definition of heavy grades oil in 13H together with the definition of fuel
oil in 13G (2)(b) has the effect of including in the definition of heavy grades
of oil all oil distillates with a density higher than 900 kg/cum. The subject
of distillates may be raised by INTERTANKO at MEPC 51.
4.
There is provision for a flag administration to allow oil tankers of 5,000 dwt
and above fitted with db or ds to continue with the carriage of heavy grades of
oil until the ship reaches the 25th anniversary of its delivery (even beyond
2015). ( 13H (5) )
5.
Subject to satisfactory CAS, there is provision for a flag administration to
allow single hull tankers of 5,000 dwt and above to continue with the carriage
of heavy grades of crude oil (of density of 900-945 kg/cum) until the ship
reaches the 25th anniversary of its delivery (or 2015 according to 13G (7)
whichever is earlier). ( 13H (6)(a) )
6.
Subject to non-specified criteria on size, age, operational area and structural
condition, a flag administration may allow the continued operation with heavy
grades of oil cargo on non double hull oil tankers of 600-5,000 dwt until the
ship reaches the 25th anniversary of its delivery (or 2015 according to 13G (7)
whichever is earlier). (13H (6)(b) )
8.
For non double hull oil tankers, and "subject to the provisions of
international law," a port state shall be entitled to deny entry to such
oil tankers carrying heavy grades of oil or deny ship-to-ship transfers
involving heavy grades of oil in areas under its jurisdiction. (13H (8)(b) )
N.B.
At the closing session of MEPC 50, 15 European Union countries stated that they
will deny entry to their ports of ships according to 13G (8)(b) and
[18] Comfè noto, il doppio scafo prevede che le cisterne siano circondate da due
lamiere separate da unfintercapedine vuota. La lamiera interna dovrebbe
trattenere gli idrocarburi nelle cisterne ove si dovessero aprire delle falle
nella lamiera esterna. Per una dettagliata ricostruzione delle caratteristiche
tecniche delle navi a doppio scafo v. Rodríguez
Vidal, Los buques
petrolieros, in Revista Naval, 2003. Lfarticolo è consultabile sul sito
www.revista naval.com.
[19] Sebbene in dottrina sia stato sostenuto che, soprattutto per ragioni di ordine economico,
è molto difficile trovare un reale accordo internazionale sullfadozione del
doppio scafo. In questo senso Comenale
Pinto, Contro il rischio da
inquinamento ambientale da idrocarburi: il doppio scafo, in Giustizia civile,
2005, 161 ss; Carbone, Diritto internazionale e protezione
dellfambiente marino dallfinquinamento: sviluppi e prospettive, in Diritto
marittimo 2001, 956 e ss. Ef stato anche osservato che gc nessuna innovazione
normativa c ha sortito e sortisce effetti così drammaticamente visibili a
livello economico quanto quella in atto sulla sicurezza della navigazione e del
trasporto dei prodotti petroliferih, così Sisto,
La tendenza delle grandi imprese
petrolifere alla dismissione delle flotte e le implicazioni dellfatomizzazione
dellfarmamento cisterniero, in (a cura di Zanelli) Atti del convegno cit.,
49.
[20]Il testo integrale del rapporto è disponibile sul
sito www.amsa.gov.au/Publications/index.asp#mep.
[21] Peano,
La double coque, in Newsletter du Centre de Droit Maritime et des Transports (Université de droit
d'economie et des sciences d'Aix-Marseille). Lfarticolo è disponibile sul sito www.droit.maritime.com; sullfargomento v., anche, Griffin, Marpol 73/78
and vessel pollution a glass half full or half empty?, in Ind. Global Leg.
Stud., 1984, 489, 509.
[22]
Sul punto si riportano le analoghe conclusioni espresse nel, più volte citato,
Discussion Paper c the structural integrity of an oil tanker, be it single or
double hull, relies not only on the good quality of initial design,
construction and continuing competent operation, but also on an effective
program of inspection, maintenance and repair being conducted by the
owner/operator cAny tanker, which is not properly designed, constructed,
maintained or operated, regardless of its hull construction configuration,
poses a greater risk than one that is of good quality design and construction,
well maintained and diligently managed and operated throughout its working
lifec
[23] Un
illuminante esempio è rappresentato dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979,
rubricata legge per la difesa del mare. La legge presenta un impianto molto
articolato nel quale si distinguono tanto disposizioni a carattere preventivo
(rafforzamento della vigilanza in mare – TITOLO II - e istituzione di riserve
marine – TITOLO V) quanto rigorose norme penali, applicabili ai casi di sversamenti in mare di
sostanze pericolose incluse nellfelenco allegato alla legge (TITOLO IV).
[24] Le perplessità inizialmente
espresse dalla Commissione, che avevano condotto allfavvio di un procedimento
contro lfItalia nel dicembre del 2001, erano state riassunte in tre punti:
-
lfaiuto
aveva un carattere selettivo, in quanto limitato alle petroliere a scafo
singolo di almeno 20 anni di età;
-
la
possibilità per i beneficiari di acquistare navi cisterna a scafo singolo
sostitutive, ancorché di meno di ventfanni di età;
-
la
mancanza di chiarezza in ordine al tipo di investimento atteso dai beneficiari.
Sul primo punto la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute
dallfItalia relativamente al numero e alle caratteristiche delle navi
rottamabili e, fra queste, di quelle effettivamente demolite, aveva riconosciuto
che, seppure attraverso un sistema selettivo (lfetà della nave), il favorire la
demolizione del naviglio sarebbe servito ad evitarne la vendita a terzi. Per
cui, non solo le acque italiane sarebbero risultate più sicure, ma anche quelle
comunitarie e mondiali.
Con
riferimento agli altri due punti, la Commissione aveva indicato alcune
condizioni aggiuntive perché si potesse ritenere accettabile il sistema di
aiuti stabilito dallfItalia:
-
in
applicazione del principio di proporzionalità lfaiuto offerto avrebbe dovuto
compensare la perdita di reddito effettivamente subita.
-
in osservanza della politica marittima comunitaria il finanziamento ricevuto per
effetto della demolizione di una cisterniera monoscafo non si sarebbe potuto
utilizzare per lfacquisto di un altro natante con le stesse caratteristiche
tecniche.
In ogni caso, la Commissione aveva
notato come le norme sui contributi si inserissero in un impianto legislativo
più complesso, che andava ben al di là degli interventi a favore delle imprese
marittime. In definitiva, il
comportamento dello Stato italiano era stato ritenuto in linea con
lfesortazione della Comunità rivolta agli Paesi membri di provvedere
allfattuazione delle norme dei pacchetti antinquinamento prima delle date
previste per la loro entrata in vigore.
Alla luce di queste
considerazioni, la Commissione aveva concluso che lfItalia avesse si
illegittimamente attuato lfaiuto di stato per la demolizione ed il rinnovo
della flotta cisterniera in violazione dellfart. 88, par. 3 del trattato, ma
che lo stesso aiuto potesse essere dichiarato compatibile con lfart. 87, par.
3, lettera c) del trattato (gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse).
[25] La nomenclatura dei Ministeri è quella prevista
nellfanno di adozione dellfaccordo.
[26] Sullfesito
della verifica relativa allfaccordo volontario v. Duca, Lo stato di
attuazione dellfaccordo volontario del 1 giugno
[27] La
legge è stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 16 del 20/01/2006.
[29] Vale la pena di ricordare che il
contenuto del decreto ministeriale citato, insieme a quello degli omologhi
decreti spagnolo e francese, ha suscitato un interessante dibattito giuridico
riguardo allfammissibilità di interventi promananti da un singolo Stato
rispetto agli obblighi previsti dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, che,
comfè noto e per ragioni legate al contesto storico in cui si inserisce, non prevede in capo allo Stato costiero
poteri così ampi.
Sullfargomento v. Comenale
Pinto, Contro il rischio da
inquinamento ccit,,
[30] Il riferimento è al Regolamento
n. 1726/2003/CE che, modificando il regolamento n. 417/2002/CE, ha introdotto,
tra le altre novità, il divieto di trasportare - verso o da
porti degli Stati membri - prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo. Il suddetto regolamento è
entrato in vigore nellfottobre del 2003.
[31] La legge prevede due distinti lassi
temporali a seconda che si tratti di navi cisterna o navi destinate al
trasporto pubblico locale. Nel primo caso - per garantire continuità ai
finanziamenti previsti dalla precedente legge - si stabilisce che i lavori di
demolizione devono aver avuto inizio g cnel periodo successivo a quello di cui
all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre
Data di
pubblicazione: 7 marzo 2006.