Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, II/2004
Liberalizzazione e flessibilità
del mercato del lavoro marittimo:
le agenzie di lavoro e
l’arruolamento dell’equipaggio *
Stefania
Bevilacqua **
1. La figura
dell’armatore tradizionale che gestiva la nave e che provvedeva al reperimento
dell’equipaggio da arruolare è oggi superata dalle attuali imprese marittime
che operano nel mercato mondiale le quali, per far fronte alla maggiore
competitività, incaricano società specializzate per la gestione tecnica [1]
e commerciale della nave e talvolta la gestione dell’equipaggio.
Nel settore dei traffici marittimi internazionali si
ricorre, per esigenze di efficienza del sistema produttivo,
all’esternalizzazione di alcuni costi tra i quali il costo del personale
imbarcato. Accanto alle figure tradizionali, disciplinate dal codice della
navigazione, si stanno delineando nuove figure professionali che svolgono, a
seconda del tipo di contratto stipulato con l’armatore, attività di reperimento
del personale ovvero di gestione di tutte le fasi precontrattuali e contrattuali
che vanno dal procacciamento fino all’imbarco del marittimo. L’equo
contemperamento delle esigenze di sicurezza del lavoro marittimo con quelle di
economicità va analizzato tenendo anche conto di nuovi soggetti e di nuove
forme contrattuali che riguardano direttamente o indirettamente il personale
marittimo. Per quest’ultimo, l’inserimento nell’organizzazione di bordo, la
prestazione lavorativa diretta al servizio della nave, le norme di diritto
pubblico che disciplinano il rapporto, confermano il carattere di specialità
del contratto d’arruolamento che segna una differenza tra lavoro comune e
lavoro nautico. Le tipologie negoziali riferibili a quest’ultimo pongono pone
particolari problemi rispetto a quanti se ne registrino per i contratti di
diritto del lavoro generale.
Il contratto stipulato
tra agenzia di gestione del personale [2] ed armatore prende il nome di crew
management agreement e, secondo i formulari maggiormente utilizzati a
livello internazionale dal BIMCO [3], può prevedere due schemi contrattuali:
“Crewman A – cost plus fee” e “Crewman B – Lump Sum”.
Nel primo caso
l’agenzia (crew manager) agisce in
qualità di agente ed opera per conto e nell’interesse dell’armatore. Nel
secondo caso l’agenzia “arruola” l’equipaggio e agisce a proprio nome
operandosi, in tal modo, una separazione tra datore di lavoro ed utilizzatore
della prestazione lavorativa. Mentre in un caso siamo in presenza di un
contratto di mandato e pertanto il contratto di arruolamento sarà stipulato tra
armatore e marittimo, nell’altro vi sono due distinti contratti: un contratto
di lavoro ed uno di fornitura di manodopera. Occorrerà verificare, pertanto,
per la prima tipologia contrattuale se l’agenzia che gestisce il personale sia
inquadrabile nella figura del raccomandatario marittimo, mentre, per l’altra
occorrerà accertare la sua compatibilità con le norme inderogabili del codice
della navigazione.
2. Com’è noto, il
carattere di specialità della disciplina che regolamenta il lavoro a bordo
riguarda non soltanto il contratto d’arruolamento e la fase dell’imbarco del
marittimo ma anche la fase antecedente e cioè quella di avviamento al lavoro. Occorre,
preliminarmente, verificare se il crew
manager possa operare in Italia in quanto riconducibile alla figura del
raccomandatario marittimo o se invece la sua attività contrasti con il sistema
del collocamento pubblico previsto dal codice della navigazione, operando com’è
ovvio la distinzione tra le due forme contrattuali di crew management.
In attesa di una
liberalizzazione del collocamento della gente di mare previsto dall’art. 1 bis del d.lgs 21 aprile 2000 n. 181,
così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 [4], ma non ancora attuato,
l’avviamento al lavoro è disciplinato dall’art. 125 cod. nav. (richiamando il
r.d.l. 24 maggio 1925 n. 1031 convertito in l. 28 marzo 1926 n. 562 ancora
vigente) che prevede che al collocamento degli iscritti nelle matricole della
gente di mare provvedono appositi uffici dell’amministrazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Autorità marittima) [5].
La norma del 1925
sancisce che il collocamento della gente di mare destinata a far parte
dell’equipaggio, non può essere esercitato a scopo di lucro e l’art. 126 cod.
nav. vieta qualunque forma di mediazione, anche gratuita [6]. L’armatore di una nave che batte
bandiera italiana potrà, di conseguenza, imbarcare il marittimo italiano
esclusivamente attingendo ai turni di collocamento [7],
turni generali o turni particolari [8] dei singoli armatori.
Diverso è il caso in
cui l’armatore arruoli personale di nazionalità diversa rispetto a quella della
nave; è il caso del marittimo italiano imbarcato su navi di nazionalità
straniera oppure del marittimo extracomunitario imbarcato sulle navi italiane.
E’ con riguardo a questi ultimi che operano le agenzie di gestione del
personale ed è sempre più frequente la richiesta, da parte di queste, di
“svincolo” del libretto di navigazione.
3. Secondo il
formulario “BIMCO Crewman A- cost plus
feee” l’agenzia di gestione del personale svolge un’attività di
reclutamento dei marittimi. Sebbene l’attività di mediazione sia ancor oggi
vietata, l’agenzia di gestione trova una legittimazione all’esercizio
dell’attività se agisce come mandatario dell’armatore nella veste giuridica di
raccomandatario marittimo.
La legge n. 135 del 4
aprile 1977 che ha disciplinato l’attività del raccomandatario, ha sottoposto
ad un controllo pubblico l’esercizio della professione e all’art. 4 (così come
modificato dagli artt. 47-56 della legge 413/1984) ha riconosciuto indirettamente
competenze per quanto riguarda l’ingaggio [9] di lavoratori italiani [10]
o stranieri [11]. Con particolare riferimento
all’imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, vengono
dettate norme specifiche. Tali norme, introdotte al fine di tutelare il
marittimo [12] nel caso in cui sia imbarcato su
navi battenti bandiere ombra [13], vedono garantito il pagamento
degli stipendi per il periodo di imbarco, l’assicurazione contro le malattie e
gli infortuni presso enti o società che garantiscono una tutela non inferiore
all’assicurazione obbligatoria prevista in Italia, l’assicurazione contro
l’invalidità e la vecchiaia. Premesso che l’art. 2 della legge 135/1977,
nell’enumerare le tipiche attività di raccomandazione di navi non include la
materia relativa alla ricerca del personale, all’ingaggio ed all’arruolamento,
il riconoscimento di competenze professionali per quanto riguarda l’ingaggio in
esclusiva (a meno che l’armatore non provveda direttamente) si desume invece e
come già fatto cenno dall’art. 4 della legge per ragioni logico- sistematiche.
Infatti, se una delle attività preparatorie o preliminari o la fase conclusiva
che genera il rapporto di lavoro potesse essere condotta da chi non è
raccomandatario si perverrebbe alla non coerente conclusione che gli obblighi
derivanti dalla tutela prevista dall’art. 4 incomberebbero soltanto sugli
iscritti all’albo professionale dei raccomandatari cui detta norma
espressamente si riferisce, mentre, a parità di attività, altri soggetti non sarebbero
destinatari dei medesimi vincoli.
Rimane da precisare le
ragioni della obbligatorietà di una procura speciale, nella forma dell’atto
pubblico, per il compimento di atti e attività connessi alla materia che qui
rileva. Tali ragioni si riassumono nel ben ristretto potere di rappresentanza [14]
che ipso iure spetta al
raccomandatario quali semplici effetti della conclusione di un contratto di
raccomandazione (attività connesse all’esercizio tecnico di una nave armata ed
equipaggiata) quali la stipula di contratti di ormeggio, di pilotaggio, ect..
Per il resto, la dottrina [15]
è pressoché concorde nel ritenere che il raccomandatario eserciti gli ulteriori
poteri nell’apposita procura che va ad aggiungersi ed integrare il paradigma
essenziale del contratto di raccomandazione.
Né a quanto sopra fa
eccezione l’ingaggio, qualunque sia il significato restrittivo o estensivo che
si voglia dare a tale termine. Infatti, il più delle volte citato art. 4 della
legge 135/1977 non conferisce ipso iure
al raccomandatario il potere di stipulare “l’ingaggio”, ma si limita a
stabilire a quali condizioni minime perla tutela del lavoratore i relativi
contratti debbano essere stipulati nel presupposto che l’armatore abbia
conferito al raccomandatario espressa procura sulla materia.
Tale conclusione non
ignora una pratica sempre più frequente che vede impegnati altri soggetti nelle
attività prodromiche all’instaurarsi del rapporto di lavoro nautico. Si tratta
però, allo stato attuale della nostra legislazione, di situazioni di mero fatto
che possono trovare rilevanza giuridica solo con l’intervento finale del
raccomandatario, se non direttamente dell’armatore, in termini di
formalizzazione.
La disciplina del
raccomandatario marittimo, con riferimento all’arruolamento dell’equipaggio, si
applica quando il luogo di ingaggio è in Italia [16] o quando la nave batte bandiera
italiana (compreso il caso in cui l’ingaggio sia avvenuto per l’imbarco su navi
estere noleggiate a scafo nudo da armatore italiano). Il raccomandatario
marittimo riceve un compenso, per l’esercizio dell’attività di ricerca ed
ingaggio di personale, secondo tariffe minime e massime fissate con Decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione 27 dicembre 2000 [17].
In ogni caso giova
ripetere, soltanto nel caso in cui l’agenzia sia un raccomandatario ed ingaggi
il marittimo, quest’ultimo, per le responsabilità che derivano al
raccomandatario stesso, potrebbe vedere garantito un trattamento assicurativo,
retributivo e previdenziale conforme ai principi fondamentali in materia di
lavoro [18]. Sussiste la responsabilità del
raccomandatario anche qualora il marittimo italiano venga, in seguito
all’ingaggio in Italia, arruolato all’estero dopo aver ottenuto il nulla osta
dall’autorità marittima all’imbarco su nave straniera.
Tutte le volte invece
in cui il marittimo, al fine di eludere le norme contenute nella legge
135/1977, va all’estero come un comune turista e poi viene imbarcato in una
nave straniera per il tramite di un’agenzia del personale non potrà ricevere le
stesse garanzie (soprattutto future ai fini pensionistici).
4. Con riferimento
invece alla seconda forma contrattuale, al Bimco
Crewman B – Lump Sum si è in presenza di un contratto nel quale il crew manager è il datore di lavoro [19] che somministra manodopera all’armatore.
La fattispecie è completamente differente da quella analizzata sopra, laddove
l’agenzia (il raccomandatario) non era il datore di lavoro poiché il contratto
di arruolamento era stipulato in nome e per conto dell’armatore. In linea
generale sembra potersi affermare che questo secondo schema contrattuale non è
compatibile con l’ordinamento giuridico italiano le cui parti del contratto di
arruolamento sono ben identificate. Restano da esaminare alcune situazioni e
categorie da ritenersi speciali nell’ambito dell’intera organizzazione di tutti
i servizi prestati a bordo intesi nel senso più lato del termine.
In quest’ambito, si
ammettono casi in cui nella nave prestino la loro attività lavorativa soggetti
non legati da alcun vincolo di subordinazione con l’armatore. Con particolare
riferimento al lavoro a bordo, alcuni servizi che non riguardano la gestione tecnica della nave bensì i servizi complementari di bordo
possono essere offerti da personale non legato da un contratto di arruolamento
perché dati in appalto [20] a terzi. Si tratta di lavoratori
che stipulano un contratto di lavoro dipendente di diritto comune con
l’appaltatore ma che al contempo siano in possesso di un semplice atto (non
contratto) d’arruolamento che consente l’iscrizione nel ruolo d’equipaggio
(art. 132 cod. nav.) con la conseguente sottoposizione alla gerarchia di bordo
ai fini della sicurezza della navigazione.
Tutto ciò si collega a
quella definizione giuridica di equipaggio [21] che comprende soggetti al
servizio della nave anche se non legati all’armatore da un contratto
d’arruolamento [22].
Almeno limitatamente
ad alcune categorie di navi, l’adesione alla teoria estensiva o restrittiva sul
significato del termine equipaggio non ha cessato di avere un sostanziale
effetto pratico. Infatti la legge 5 dicembre 1986, n. 856 ha previsto una
deroga alla disciplina codicistica per il personale imbarcato sulle navi
adibite a crociera. Il secondo comma dell’art. 17 della legge 856/1986 dispone
che il personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore e che svolge
servizi complementari di camera, servizi di cucina, servizi generali (quelli
destinati all’assistenza turistica, intrattenimento ed attività ricreative
varie, compresi casinò, estetica, musicanti), servizi relativi ad attività commerciali
complementari, accessorie o comunque relative all’attività crocieristica [23], con gestione ed organizzazione
propria, non fa parte dell’equipaggio, ancorché soggetto alla gerarchia di
bordo prevista dall’art. 321 del codice della navigazione. La normativa in
esame creata in un contesto extrasistematico suscita molte perplessità [24]
soprattutto per le interpretazioni, forse troppo estensive, che ne vengono
date. Si pensi all’assimilazione delle navi traghetto alle navi da crociera
mentre è ben nota la differenza considerate le destinazioni del tutto diverse
per le navi.
Ritornando alla
normativa speciale, il personale che lavora alla dipendenze dell’appaltatore
adibito ai servizi complementari sarà inquadrato con la qualifica
corrispondente al marittimo di seconda classe pur non facendo parte della gente
di mare ex art. 115 cod. nav.; non essendo iscritto nel ruolo d’equipaggio non
sarà pertanto annoverato nella tabella minima di armamento.
I casi sin qui
esaminati differiscono dalla fattispecie di crew
management – per la quale si è esclusa la compatibilità con l’ordinamento-
per il fatto che, come si è precisato, si tratta di ipotesi inquadrabili
nell’appalto di servizi. Il crew manager,
al contrario, datore di lavoro
del marittimo fornisce all’armatore mera manodopera. Il diritto del lavoro
comune conosce questa forma contrattuale introdotta dalla legge 24 giugno 1997
n. 196 sul lavoro temporaneo, norma poi in parte (artt. 1-11) abrogata dal
d.lgs 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione della legge 14 febbraio 2003 n.
30 [25]. In maniera analoga alle agenzie
per il lavoro previste dall’art. 4 d.lgs 276/2003 [26], il crew manager stipula un contratto di lavoro con il marittimo ed un
contratto di fornitura di manodopera con l’armatore che di fatto utilizza la
prestazione lavorativa del marittimo.
Ma è la specialità del
lavoro nautico che allo stato attuale della legislazione spiega le diverse e
negative conclusioni cui si perviene in relazione all’ammissibilità del crew management. Il lavoro a bordo è
contraddistinto da elementi di rilevanza pubblicistica rispetto al diritto del
lavoro generale anche con riferimento all’ambiente nel quale si presta
l’attività lavorativa, fattori che rendono più complesso il ricorso a un
contratto di somministrazione di manodopera così specializzata come quella
marittima. De iure condendo non si può, però, ignorare l’esigenza di un
intervento del legislatore che prenda posizione sul diffondersi di questa
particolare forma di management.
* Titolare
di assegno di ricerca nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Palermo.
** Questo studio, con gli opportuni ampliamenti,
prende spunto dall’intervento svolto nel corso del Seminario “Lavoro marittimo
e portuale tra sicurezza ed economicità” svolto a Palermo il 20 marzo 2004.
[1] La possibilità di affidamento a terzi della c. d.
gestione tecnica trova fondamento nel codice ISM adottato dall’IMO con
risoluzione A.7841(18) del 1993 ed è stato inserito nel capitolo IX della SOLAS.
Sul codice ISM v. Boglione, L’ISM (International Safety Management) Code, in Dir. Mar., 1999, 654. Sul contratto di gestione della nave (ship management agreement) v. Pischedda, Il contratto di gestione della nave, in Avvisatore marittimo del
15 febbraio 2003.
[2] v. Monzani, Crew managers e manning
agencies, in Dir. Mar., 2004, 669-673.
[3] Pubblicati in BIMCO
Bulletin n. 4/1999.
[4] Con il quale si è dato avvio, a seguito
dell’intervento della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell’11
dicembre 1997 (causa C-55/96), al superamento del regime di collocamento
obbligatorio gestito da uffici pubblici di collocamento. Si vedano, tra gli
altri, gli scritti di Meliadò, L'abolizione
del monopolio pubblico del collocamento: una morte annunciata in Foro It.,
1998, IV, 41- 45; Contaldi, Il
sistema italiano del collocamento e il diritto comunitario, in Giust.
Civ., 1998, fasc. 6, 1, 1464-1469; Ales,
Macroton II: ovvero, la Corte di Giustizia "abroga" il monopolio
pubblico del collocamento?, in Dir. lav., 1998, 2, 93-108.
[5] Sul collocamento della gente di mare v. Menghini, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, in Trattato di Diritto civ. e comm.
Cicu–Messineo, XXVII, 3, 190-195.
[6] L’art. 1176 cod. nav. sanziona penalmente la
mediazione compiuta a fini di lucro e non quella gratuita, sul punto v. Padovani,
voce Lavoro aereo e nautico II) Contravvenzioni concernenti
l’assunzione della gente di mare e del personale di volo, in Enc. Giur., XVIII, 1. Sul divieto di
mediazione si rimanda agli studi, seppur datati di Lunghetti, Il divieto
di mediazione nell’assunzione di appartenenti alla gente di mare sussiste anche
per il personale in soprannumero, in Giur.
Compl. Cass. Pen., 1954, I, 172 e Testa,
In tema di inosservanza del divieto di
mediazione per l’assunzione di appartenenti alla gente di mare ed al personale
di volo, nella stessa rivista, 1954,
III, 164 ss.
[7] Il sistema del collocamento è disciplinato dal
d.m. 13 ottobre 1992 n. 584.
[8] L’iscrizione nel turno particolare è uno specifico
regime di favore concesso al marittimo nell’avviamento al lavoro con quell’armatore
per un successivo imbarco. Sulla disciplina degli strumenti di collocamento
della gente di mare v. Gragnoli, Lavoro nautico a tempo determinato e cancellazione
dal turno particolare, in Giust.
Civ.,1999, fasc. 3, 765-767.
[9] Sulla natura giuridica dell’ingaggio v. Menghini, op. cit., 346-352 che richiama le diverse tesi che inquadrano
l’ingaggio un contratto preliminare, una proposta irrevocabile o una promessa
unilaterale, La tesi che considera l’ingaggio un contratto preliminare al
contratto di lavoro (arruolamento) è sostenuta da Lefebvre- Pescatore- Tullio, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2000, 432-433. Altra
dottrina sostiene una tesi estensiva secondo la quale l’espressione ingaggio si
riferisce oltre che all’ingaggio vero e proprio anche al contratto
d’arruolamento Scotti, voce Raccomandatario in Enc. Dir., XXXVIII, 182.
[10] Sulla responsabilità del raccomandatario nel caso
di arruolamento dei marittimi italiani V. Golda,
Lavoro del marittimo italiano su
nave straniera, diritti del lavoratore ed obblighi del raccomandatario: formali
o sostanziali?, nota a Cass. sez. lav. 12 settembre 1995,
n. 9638, in Dir. mar,, 1997, 995 –1001.
[11] Posizione critica dell’intervento normativo con
particolare riferimento alla responsabilità del raccomandatario con riguardo al
trattamento dei marittimi stranieri è stata assunta in dottrina da Righetti,
Trattato di diritto marittimo,
Milano, 1987, I, 2, 1861-1863; v. anche Berlingieri;
Il disegno di legge sulla professione
del raccomandatario marittimo in Dir. Mar., 1976, 769; Medina, In tema di nuova disciplina della professione di raccomandatario
marittimo, in Trasporti, 1978,
84;.
Cotttignola, La disciplina del
raccomandatario marittimo, Torino, 1992, 179.
[12] Con particolare riferimento alla tutela dei
marittimi, la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di attribuire
al raccomandatario la responsabilità per la sopravvenuta inidoneità della
garanzia v. Pret. Genova 14 marzo 1983 con nota contraria di Berlingieri, Ingaggio di marittimi da parte del raccomandatario in Dir. Mar., 1985, 378 ss.; Pret.
Viareggio 10 giugno 1985 con nota di Berlingieri,
La garanzia dell’armatore per il
pagamento del salario ex art. 4 l. 135/77 e la responsabilità del
raccomandatario, nella stessa rivista 1986, 726; Camarda, Figura e
attività del raccomandatario nella normativa comunitaria, in Dir. Mar., 1990, 972-973, per le
condizioni del contratto d’arruolamento v. Pret. Genova 28 gennaio 1985 con
nota contraria di Rubinfeld, Arruolamento dei marittimi italiani su navi
straniere, obblighi e responsabilità del raccomandatario, in Dir. Mar., 1985, 1016; Pret. Genova 15
febbraio 1995 con nota di Enrico
lucifredi, Problemi di responsabilità
del raccomandatario nell’ingaggio di lavoratori per conto di armatori stranieri
in Dir. Mar., 1986, 717. Per un
dettagliato esame della posizione giurisprudenziale sull’attività di
raccomandazione in rapporto all’arruolamento dell’equipaggio v. Boi, Obbligazioni e responsabilità del raccomandatario marittimo, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997, 206-222.
[13] V. Maltese,
voce Raccomandatario marittimo, in
Enc. Giur, XXV, 6.
[14] Cass., 28 giugno 1997, n. 5801, Agenzia
marittima Catmar c. Barbagallo, ined., che ha espressamente
statuito che l’agente raccomandatario rappresenta l’armatore soltanto perle
attività commerciali e giuridiche inerenti alla gestione della nave.
[15] Righetti, Trattato…,
1874.
[16] Come precisato dalla Circolare titolo gente di
mare serie XII n. 10 del 9 febbraio 1993 avente ad oggetto l’imbarco di lavoratori
italiani o stranieri di nazionalità diversa da quella del lavoratore, non trova
applicazione la legge sul raccomandatario il caso di ingaggio all’estero di
stranieri per l’imbarco su navi estere in porti italiani.
[17] L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
con decisione del 30 gennaio 2003 in Boll.
4/2003 ha espresso una segnalazione al Parlamento e al Governo sulla
opportunità di una revisione della legge 4 aprile 1977 n. 135 e del relativo
regolamento “nel convincimento che la
liberalizzazione delle tariffe possa condurre a un più elevato livello di
concorrenza nel settore dei servizi offerti dagli agenti raccomandatari
marittimi”.
[18] V. Cass. Sez. lav. 20 maggio 1993 n. 5696 con nota
di Orione Brevi osservazioni sull’arruolamento di marittimi per il tramite
dell’agente raccomandatario in Dir. Mar. 1995, fasc. 1, 159-160; v.
anche Orione, Brevi osservazioni in tema di attività di
raccomandazione marittima e rapporto di lavoro nautico, in Dir. Mar., 1985, 810.
[19] E non un mandatario con rappresentanza
dell’armatore, come il raccomandatario.
[20] Sulla natura del contratto stipulato tra armatore
e appaltatore si vedano le diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza su
un’identica fattispecie - che riguardava l’appalto del servizio di camera e
cucina su navi traghetto – ritenuto dalle pronunzie del foro di Civitavecchia
appalto lecito e dal foro di Roma interposizione fittizia di manodopera. Sulla
questione v. Pretura di Roma, 2 novembre 1990 con nota di Fogliani, In tema di appalto di servizi a bordo e interposizione illegittima di
manodopera, in Dir. Trasp., 1992,
II, 593 segg., Pret. Civitavecchia, sez. lav. 17 novembre 1994 con nota di Fogliani, Legittimità dell’appalto dei servizi a bordo, in Dir. Trasp, 1995, 581 segg., e le due
sentenze d’appello Trib. Roma 23 settembre 1997 in Dir. Trasp, 1999, 1009 e Trib.
Civitavecchia 8 gennaio 1998, con nota di Fogliani,
Appalto di servizio a bordo e
interposizione fittizia di mano d’opera: atto terzo e quarto, in Dir. Trasp., 2000, 173 segg.. La Corte
di Cassazione sez. lav. con sentenza 12 dicembre 2001 n. 15665 in Riv. Dir. Lav., 2002, I, 772-777 con
nota di Nappi, Interposizione, appalti interni leciti e
limiti del sindacato giurisdizionale, cassa con rinvio la sentenza di
merito del Trib Roma 23 settembre 1997 affermando la genuinità dell’appalto di
servizio alberghiero a bordo della nave
[21] Secondo la teoria tradizionale del tertium non datur o si fa parte
dell’equipaggio o si è passeggeri, v. Righetti,
Trattato…, cit,
306. L’A. osserva che già nella legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione
da diporto si ammetteva che alcuni servizi a bordo potessero essere svolti da
persone imbarcate nella qualità di passeggeri.
[22] v. Menghini,
op. cit., 206-207. Sulla
necessità di operare una distinzione tra equipaggio in senso stretto, iscritto
nel ruolo di cui all’art. 170 cod. nav con il quale l’armatore stipula il
contratto d’arruolamento e gli altri lavoratori che effettuano la propria
prestazione lavorativa a bordo alle dipendenze dell’armatore e con i quali si
stipula un contratto di lavoro subordinato v. Enrico
voce Equipaggio, in Digesto, Disc. priv. Sez. comm, V,
259-261 che richiama la Relazione
allo schema del disegno di legge delega per un nuovo codice della navigazione
pubblicata in Dir. Mar., 1986, 1133
che non ha mai trovato attuazione. Sul punto v. anche Minale Costa, voce Lavoro
nella navigazione, in Digesto disc.
priv. Sez. comm, VIII, 405. Rimane pertanto in vigore la norma del codice
(art. 316) che considera equipaggio “tutte le persone arruolate per il servizio
della nave” includendo oltre i marittimi in senso stretto, il personale che
lavora a bordo (e il pilota limitatamente al periodo in cui si trova a bordo.
[23] La legge 14 giugno 1989 n. 234 ha esteso questa
disciplina all’equipaggio imbarcato sui mezzi navali che eseguono lavori in
mare al di fuori delle acque territoriali.
[24] Il d.lgs. 271/99 sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali opera una distinzione tra
equipaggio e personale adibito a servizi generali o complementari. L’articolo 3
lett. n) definisce
lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte
dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa
a bordo di una nave ed alla lett. o) il personale adibito a servizi
generali e complementari: il personale imbarcato a bordo non facente parte né
dell'equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo.
[25] Differentemente dal diritto del lavoro generale
dopo l’abrogazione della legge 12 ottobre 1960 n. 1639, operata dal d.lgs
276/2003, che vietava l’interposizione e l’intermediazione nella fornitura di
manodopera,.
[26] Le agenzie per il lavoro, secondo la norma, devono
essere autorizzate all’esercizio delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed iscritte in
un albo.
Data di pubblicazione: 9 dicembre 2004