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Vol. V/2007

RIVISTA DI DIRITTO DELL’ECONOMIA,

DEI TRASPORTI E DELL’AMBIENTE

 

 

INDIRIZZI DI SALUTO

 

Prof. Giuseppe SILVESTRI

Magnifico Rettore dell’Università di Palermo

Un caloroso benvenuto a tutti i presenti, ai relatori, e, in particolare, al Ministro La Loggia, con il quale ho spesso occasione di lavorare, nell’ambito delle nostre rispettive competenze.

Siamo tutti e due preoccupati ed attenti allo sviluppo ed alla integrazione del sistema universitario regionale, che è uno degli obiettivi che ci poniamo, convinti della necessità della sua modernizzazione verso l’interazione istituzionale tra le Università siciliane e gli altri soggetti attivi nella Regione.

Questo seminario si cala perfettamente in questa ottica: l’Università per un verso, per la sua parte formativa, ma anche informativa, per l’aggiornamento e per la creazione di una classe professionale colta attenta e competente, le istituzioni regionali per l’altro, le istituzioni nazionali per l’altro ancora.

La collega La Loggia ha messo bene in evidenza la necessità di posizionare in questo quadro normativo in evoluzione i diversi soggetti, individuando con precisione i campi di responsabilità.

L’Università viene chiamata ad un ruolo importante, ancorché sussidiario dal punto di vista del governo complessivo del sistema dei servizi turistici.

Questo non può essere delegato alle Regioni: la fornitura dei servizi turisti di alto profilo è un tema del Paese che deve essere sviluppato localmente nell’ambito dei vari sistemi regionali, mentre la “governance” dell’intero sistema non può che essere affidata ad una responsabilità complessiva che coordini, fra le varie Regioni, la fornitura dei servizi, l’individuazione dei punti ai quali dedicare maggiore attenzione, la individuazione di azioni coordinate fra Regioni confinanti o fra quelle che vengono investite con continuità da un flusso turistico che utilizza i moderni strumenti di comunicazione e che ha interessi che progressivamente si estendono da una regione all’altra.

Così la Sicilia viene inclusa in pacchetti turistici che vedono un visitatore andare nel centro nord e poi scendere a visitare la Sicilia, per visitarne alcuni punti specifici.

Il Governo complessivo deve omogeneizzare l’offerta, omogeneizzare i linguaggi fra i diversi operatori, perché c’è anche un problema linguistico, un problema di comunicazione.

I governi regionali hanno la responsabilità di andare a studiare soluzioni specifiche, esaltare peculiarità e mettere in luce nuovi punti di riferimento dell’offerta turistica.

E da questo punto di vista la Sicilia è una continua sorpresa, una continua proposta di novità importanti. Per esempio, la designazione, a Siracusa, dell’Isola di Ortigia come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO; una occasione di visibilità internazionale di estrema importanza, che fa entrare Ortigia in un circuito informativo di alto profilo culturale.

Inutile nascondersi i problemi gestionali relativi al controllo della ricettività, dell’attività del singolo fornitore turistico, all’aggiornamento delle professionalità.

Oggi non basta essere dei buoni professionisti, bisogna creare le premesse perché l’operatore sia pronto ad affrontare le nuove emergenze, perché quello del turismo è un settore in continua evoluzione.

Si deve acquisire, e in questo l’Università ha delle capacità intrinseche al suo dna, quella capacità di aggiornamento costante che questo seminario rappresenta nel modo più evidente.

L’Università, il Ministro lo sa nella sua duplice veste di professore e di amministratore al più alto livello della Cosa Pubblica, l’Università è la sede del rispetto della legge ma anche dell’analisi critica della legge: noi siamo il soggetto deputato a rielaborare ed a proporre all’attenzione del mondo politico la normativa mettendone in luce i problemi ancora non risolti e proponendo anche, laddove è possibile, ulteriori aggiustamenti.

Ritengo che questa sia una ottima occasione di aggiornamento specifico, e sia una ulteriore riaffermazione del ruolo dell’Università, luogo della elaborazione del sapere, luogo, come ho detto, dell’elaborazione della norma e della revisione critica della norma.

La presenza di così qualificati colleghi, amministratori, ospiti graditissimi ai quali do, ovviamente, un benvenuto mio personale e a nome dell’Università, assicurerà un’alta qualità a questo seminario.

Auguro un buon lavoro, ringrazio la collega che l’ha organizzato e le faccio i mie complimenti più calorosi. Grazie a tutti.

 

Prof. Vincenzo LO IACONO

Preside della Facoltà di Economia

E’ per me un privilegio porgere un saluto e complimentarmi per la lodevole organizzazione di questo seminario di studi sul turismo che considera non solo la dimensione per così dire interna ma anche quella comunitaria.

Senza dubbio il turismo è uno degli elementi centrali dello sviluppo del mondo moderno e dell’economia .

E ciò è dimostrato dal fatto che il Trattato dell’Unione Europea di Maastricht del 7/2/92 menziona il turismo come uno degli strumenti per realizzare i fini della comunità.

In relazione a tale importanza la Facoltà di Economia ha istituito il Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione dei Servizi. Turistici, il Corso di laurea specialistica in Economia e Gestione del Territorio e del Turismo, ed un Master di primo livello anch’esso in turismo.

Non potevamo certi essere disattenti nei confronti di un fenomeno che tutte le statistiche economiche indicano come la più grande industria degli anni 2000.

Ma la nostra Facoltà sempre al passo con i tempi, ha considerato, altresì, il corpus normativo che con il tempo si è formato al fine di supportare le esigenze equitative di garantire una più equilibrata ripartizione dei rischi tra produttori e consumatori dei servizi turistici, in linea con le problematiche sottese alla trasformazione dei fenomeni elitari in attività di massa.

Perché dunque il turismo non sia, dal punto di vista giuridico, trascurato, la legislazione turistica costituisce una disciplina di insegnamento unitamente al diritto commerciale nell’ambito del corso di laurea in E.G.S.T.

L’insegnamento di legislazione del turismo é senz’altro qualificante collocandosi accanto agli insegnamenti di area economica concernenti la materia.

E da questo insegnamento è nata la felice idea di un seminario di studi che considera correttamente sia la dimensione pubblicistica che quella privatistica della legislazione del turismo .

Il diritto del turismo, infatti non è materia prevalentemente privatistica o pubblicistica ma è l’uno e l’altro. E’ composto da istituti di diritto privato e da istituti attinenti al diritto amministrativo; si collega strutturalmente al diritto dei trasporti; ha oggi influenze comunitarie oltre che componenti di diritto commerciale, di diritto industriale. La Prof.ssa Elvira La Loggia ha considerato tutto questo e ben consapevole che una mano sola ed una mente sola non avrebbero potuto, sulla base delle proprie conoscenze scientifiche, impostare uno studio equilibrato ed approfondito, ha invitato studiosi di diversa estrazione oltre alle autorità istituzionali per la parte pubblicistica ed amministrativa.

Nel valutare, poi, l’importanza economica del fenomeno del turismo ha previsto la partecipazione dell’economista.

Mi auguro che questo seminario dia un concreto apporto in termini di contributi scientifici, mi auguro, altresì, che le Istituzioni qui presenti possano accogliere tali contributi per dare un ulteriore impulso nella nostra Regione alla politica del turismo.

Avere una politica del turismo non significa avere o non avere un Ministero del turismo, un Assessorato del turismo, significa avere una politica, ed una politica del turismo deve necessariamente coordinarsi con una politica dei trasporti, dell’ambiente, della cultura, delle comunicazioni e del risanamento urbano, significa, anche, un progetto di istruzione professionale e, quindi, di professionalità.

L’Università, attraverso i suoi corsi di laurea è chiamata a fornire un contributo essenziale.

 

Prof. Guido CAMARDA

Direttore del Dipartimento D.E.T.A (Dipartimento di Economia dei Trasporti e dell’Ambiente)

“Prima di procedere ad alcune sintetiche osservazioni relative alla tematica del Seminario, desidero rinnovare il mio più vivo apprezzamento nei confronti della collega prof. Elvira La Loggia per la scelta di un argomento di così viva attualità e per l’impeccabile organizzazione”.

Il fenomeno del turismo è in costante sviluppo; assume aspetti sempre più multiformi e complessi, tali da coinvolgere, direttamente o indirettamente, quasi tutte le tipologie di attività economiche. Variano le categorie dei soggetti sul versante della domanda ( e non soltanto sotto il profilo socioeconomico), con la necessità di una crescente diversificazione dei servizi che tenga conto di specifiche finalità di base: da quella religiosa, a quella sportiva o strettamente culturale o prevalentemente ludica.

Tutto ciò impone, com’è evidente, la previsione, sul piano tecnico, di una soddisfacente varietà di “pacchetti turistici” dotati di adeguata flessibilità, ed impone, strumentalmente, più sofisticate analisi statistiche ed economiche. Noi giuristi siamo tutt’altro che estranei alla relativa problematica, sia a livello propositivo, con riferimento a nuovi schemi di discipline legali corrispondenti alle nuove forme di turismo, sia a livello d’inquadramento sistematico di schemi contrattuali rimasti ancora atipici.

I civilisti approfondiscono nuove figure di responsabilità (si pensi al danno da vacanza rovinata), anche alla luce della normativa comunitaria sulla tutela del consumatore; i commercialisti cercano di delineare con maggiore chiarezza il profilo dell’impresa turistica; gli amministrativisti ed i costituzionalisti affrontano le questioni organizzatorie, di accesso alle professioni e soprattutto di suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni alla luce delle nuove riforme. Quanto alla disciplina di mia più stretta pertinenza (il diritto della navigazione e dei trasporti ), il particolare e forte coinvolgimento è palese per la connaturazione tra turismo e

trasporto. L’aspetto relativamente nuovo è costituito dalla specifica rilevanza normativa del turismo organizzato, incentrato sulla figura del tour operator e sui relativi rapporti giuridici con l’agente di viaggio, il cliente ed il prestatore dei singoli servizi. Non sono del tutto risolti i problemi, con particolare riferimento alle responsabilità dirette ed alle rivalse, dei rapporti tra fonti, cioè tra le autonome discipline del trasposto di persone per via marittima, aerea etc. e la coesistente disciplina del contratto di viaggio (oggetto anche di una convenzione internazionale), in un contesto che impone anche di tener conto dei principi comunitari in tema di tutela del consumatore.

Numerosi aspetti da me sinteticamente delineati saranno approfonditi da specifiche relazioni durante questo seminario. Mi limito semplicemente a ritornare alla questione delle competenze per esprimere l’avviso che, proprio per la complessità del fenomeno del turismo (costituito in realtà dall’aggregazione di tante attività diverse tra loro), non si potranno ottenere risultati positivi evitando situazioni di stallo, se non applicando il c.d., principio di leale collaborazione o di regionalismo cooperativo, come da altri è stato definito.

E’ noto che la riforma costituzionale del 2001, modificando l’art. 117, ha riconosciuto anche alle regioni a statuto ordinario quella competenza “esclusiva”in tema di turismo, già attribuita alla Regione siciliana sin dall’emanazione dello Statuto. L’esclusività, tuttavia, incontra limiti ben significativi, riguardanti i settori, del diritto penale,del diritto processuale e del diritto privato. E’ in quest’ultimo campo che s’impone una saggia opera dell’interprete, perché le regioni, nell’attività normativa ed amministrativa di settore, creano inevitabilmente interconnessioni con i diritti soggettvi dei privati (sul punto richiamo, tra l’altro, le sentenze della Corte costituzionale –rese prima della riforma- n. 154 del 1972, 217 del 1983 e 417 del 1993; in quest’ultimo caso lo spazio normativo consentito al legislatore di una regione a statuto ordinario, con riferimento ai diritti dei privati, veniva ritenuto legittimo perché esercitato nell’ambito di quanto delineato dall’allora necessaria “legge nazionale di cornice”).

Quanto alla giurisprudenza successiva alla riforma costituzionale del 2001, trovo particolarmente rilevante la sentenza n. 197 del 2003 con più particolare riferimento alle regioni a statuto ordinario. Vi si osserva: con l’emanazione del D.P.C.M. del 13 settembre 2002 è stata data piena attuazione alla legge n.135 del 2001, recependosi integralmente l’accordo sottoscritto in sede di conferenza Stato- Regioni del 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l’altro, si è espressamente concordato tra le parti che “il turismo è materia di esclusiva competenza regionale”.

 

Si tratta quindi -prosegue la Corte costituzionale- di un’ulteriore conferma del fatto che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo art.V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa che può essere sostitutiva di quella statale, fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall’art. 127 della Cost.

“Termino rinnovando, a nome dell’intero Dipartimento di diritto dell’economia dei trasporti e dell’ambiente il mio più vivo ringraziamento al Magnifico Rettore, che ci ha onorato con il suo intervento, a tutti i relatori ed ancora alla prof. Elvira La Loggia ed al personale amministrativo del dipartimento stesso per la preziosa collaborazione. Ai dottorandi, assegnisti di ricerca, studenti dei corsi specialistici e di primo livello, così numerosi da occupare l’intera aula magna, rivolgo un particolare indirizzo di saluto con la certezza, che ognuno con i propri livelli di competenza, trarrà utili elementi di riflessione e approfondimento sulla base delle relazioni che verranno svolte”.

 

Prof. Francesco ANDRIA

Presidente del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici

Sono particolarmente lieto di portare a questo Seminario di Studi il saluto dell’intero Consiglio del Corso di Laurea, che in questo momento ho l’onore di rappresentare, e di porgere al tempo stesso il mio saluto personale.

Un ringraziamento vivissimo va agli illustri relatori, che con la loro parola, con la loro esperienza e con la loro sapienza sapranno dare degli spunti costruttivi agli studenti, in particolar modo del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente”, sulla importantissima tematica inerente al ruolo che viene oggi riconosciuto alle Regioni in materia turistica.

Desidero manifestare, infine, il mio apprezzamento alla professoressa Elvira La Loggia per l’impegno profuso nella organizzazione e nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Ci viene fornita invero l’opportunità di approfondire gli effetti in ambito turistico della recente riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, che fa seguito alle novità già introdotte dalle leggi di revisione n. 1 del 1999 e n.2 del 2001.

Sono presenti nella riforma contenuti fortemente innovativi, che incidono sulla forma di Stato, sui rapporti tra Stato e Regioni, nonché tra Regioni ed Enti Locali e sulla stessa configurazione delle autonomie territoriali.

In particolare, risulta rilevante “il principio di pari dignità costituzionale in posizione”. L’ordinamento italiano si configura quindi come un sistema dal pluralismo istituzionale diffuso e differenziato, nel quale cioè accanto allo Stato centrale e alle Regioni, gli Enti territoriali minori (Comuni, Province e Città metropolitane) ottengono una propria dignità costituzionale per il fatto di rappresentare parti essenziali della Repubblica, nella diversità e pluralità dei livelli di governo in cui essa si articola.

La posizione di “pari dignità costituzionale” degli Enti trova ampi svolgimenti nelle successive parti in cui è ulteriormente articolata la riforma del titolo V; ad esempio, nei principi di sussidiarietà, diversificazione e adeguatezza, i quali consentono gli assestamenti (ed anche la mobilità e flessibilità) delle competenze distribuite tra i medesimi dalla legge, sulla base della prevalenza delle esigenze unitarie e del preferibile assetto di tali funzioni, in dipendenza dei caratteri e delle finalità cui le stesse sono preordinate: il che comporta, sul piano organizzativo e della distribuzione delle funzioni amministrative, una chiara opzione in favore del principio della competenza per interessi, rispetto al più rigido criterio del decentramento per funzioni.

Nell’art. 117 della riforma si sanciscono inoltre le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e quelle di legislazione concorrente, per le quali cioè lo Stato determina i principi fondamentali, ma alle Regioni spetta la potestà legislativa.

Pertanto, per quanto attiene al turismo, alla legge nazionale n. 135 del 2001 segue quella regionale sulle norme per lo sviluppo turistico della Sicilia del 15 settembre 2005.

Lascio, per doveroso riconoscimento di competenze e di autorevolezza, al Ministro degli Affari Regionali, On. Enrico La Loggia, e agli autorevoli relatori ed esperti, chiamati a dare il loro fondamentale contributo ai lavori del seminario, l’approfondimento delle tematiche inerenti al turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, nonché

della competenza residuale loro riconosciuta e sulla effettiva autonomia legislativa in materia turistica. Concludo, augurando che riflessioni e proposte che emergeranno dalle relazioni e dal dibattito traccino il percorso di nuove strategie per il comparto turistico, che procurino un grande bacino di impiego per i giovani della nostra Regione.