Casella di testo:  Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
	                                                                         
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Vol. IV/2006

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione e revisione costituzionale.

Annotazioni in margine alle modifiche della Parte II della Costituzione.

 

Gabriella Cangelosi*

Indice

1. Premessa. 2

2. Caratteri generali e dinamicità del diritto costituzionale: fondamenti del diritto e delle regole istituzionali 5

3. La rigidità delle Costituzioni moderne e la revisione costituzionale. 12

3.1 Alcune riflessioni sullo studio della revisione costituzionale nell’esperienza italiana. 13

Tabella 1.a “Elenco delle leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali (1948-2003)”. 16

4. I caratteri del procedimento di revisione costituzionale. 19

5. La riforma della Parte II della Costituzione italiana: il quadro generale dei contenuti proposti 23

Tabella 1.b “Le tappe del Disegno di Legge Costituzionale”. 28

5.1. Uno strumento di lavoro. 29

6. Conclusioni 43

Bibliografia. 45

 

 

Abstract

L’analisi sull’attuale momento di iniziative di revisione costituzionale va condotta in modo tale da stimolare attente riflessioni sui fondamenti delle proposte e sulla loro coerenza con l’ordinamento repubblicano italiano, soprattutto in funzione della sua organizzazione, senza la quale esso stesso non avrebbe ragione di esistere.

Ogni modifica della Costituzione va fondata su un’elevata consapevolezza, che tuttavia non sembra sempre essere stata compresa e condivisa da governanti e governati nel corso della storia della Repubblica.

Con il Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione» (pubblicato il 18 novembre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269) continuano ad avvicendarsi gli accesi dibattiti sulla riforma istituzionale.

Il provvedimento è finalizzato a riformare l’Ordinamento della Repubblica, da qui l’assunto secondo il quale la predetta revisione costituzionale rappresenterebbe la causa e, al tempo stesso, lo strumento diretto attraverso cui porre in essere una profonda rivoluzione costituzionale.

Questa fase storica rientra nei corsi e ricorsi del diritto costituzionale italiano, scanditi dai diversi assetti politico-istituzionali, a loro volta influenzati dai variegati processi di cambiamento strutturale dell’ordinamento italiano.

Nel presente intervento le sommarie indicazioni sono condotte attraverso l’uso di un approccio logico-strutturale, orientato alla ricerca del ruolo deterministico e relativizzante del potere di revisione costituzionale.

Di fronte all’esigenza di stabilire principi di carattere unitario come strumento di indirizzo per l’adozione di consapevolezza relativa a questioni di riforma costituzionale, si vuole, da un lato, invitare alla riflessione mettendo a confronto il testo e la storia della Costituzione repubblicana con la legge costituzionale di modifica; dall’altro, si vuol cercare un incontro con i cittadini, cioè i principali interessati all’assetto istituzionale, che del dibattito sono e ne potranno essere protagonisti inconsapevoli.

 

 

1. Premessa

La configurazione di un’articolata fase transitoria rappresenta il passaggio obbligato e, nello stesso tempo, lo sfondo principale di una complessa prospettiva di revisione costituzionale, proprio alla luce della previsione contenuta nel testo di legge costituzionale sulle “Modifiche alla Parte II della Costituzione”[1] che va a disciplinare l’Ordinamento della Repubblica.

Dopo aver superato la prima deliberazione, il testo della legge costituzionale è stato nuovamente approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005, con 170 voti favorevoli, 132 contrari e 3 astenuti.

In tali circostanze, la procedura di revisione costituzionale prevede che, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possano domandare che si proceda al referendum popolare.

Alla Corte di Cassazione, infatti, quindici regioni hanno depositato la richiesta di referendum sulla legge costituzionale recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione”.

Per il 21 febbraio del 2006 è prevista la riunione dell’ufficio centrale per i referendum, durante la quale si saprà se le richieste delle regioni[2] sono state accolte.

È la prima volta che i consigli regionali, così come prevede la legge, si fanno soggetti promotori di un’iniziativa del genere.

Il presente lavoro, mediante l’uso di un approccio logico-strutturale, orientato alla ricerca del ruolo deterministico e relativizzante del potere di revisione costituzionale, vuole riprendere le fila dell’attuale dibattito istituzionale.

Da qui, dopo un breve cenno sulla storicità e sulla dinamicità del diritto costituzionale italiano e sulla rigidità della “Lex fundamentalis” del nostro ordinamento giuridico, a far chiarezza circa il ruolo del potere di revisione costituzionale è proprio l’art. 138 della Costituzione, la cui disciplina consente di modificare, estendere o ridurre il testo della carta costituzionale attraverso una procedura articolata e complessa con lo scopo di garantire e proteggere l’ordinamento democratico.

Nel volgere degli anni, però, il sistema politico italiano ha subito profondi cambiamenti, che toccano gli aspetti salienti del nostro sistema democratico, modificando parte delle relative caratteristiche tradizionali, da un lato nel tentativo a volte di eliminare le inefficienze della macchina statale piuttosto che di aumentare il potere decisionale del governo, e dall’altro cercando di renderlo più responsabile di fronte ai cittadini.

L’analisi prosegue prendendo in considerazione, nello specifico, le novità previste dalla legge costituzionale di modifica alla Parte II della Costituzione, quali esplicito intervento sul testo costituzionale reso disponibile dalla maggioranza politica.

La metodica impiegata vuole costituire un percorso di ragionamento coerente e propulsivo al fine di costruire un graduale orientamento di comprensione del nuovo assetto istituzionale.


2. Caratteri generali e dinamicità del diritto costituzionale: fondamenti del diritto e delle regole istituzionali

 

La disciplina del diritto costituzionale costituisce una branca del diritto pubblico che risulta costituito dall’insieme di regole che disciplinano il fondamento dell’esercizio del potere all’interno dello Stato in vista del conseguimento di finalità di interesse generale.

Al centro del sistema di norme che costituiscono il diritto pubblico vi è il nucleo essenziale dei principi attorno al quale ruota il rapporto Stato-individuo. Un rapporto in continua evoluzione, profondamente trasformato dalla nascita delle costituzioni moderne e conseguentemente coadiuvato, dal punto di vista sistematico e scientifico, dalla disciplina del diritto costituzionale.

Tale disciplina, evidentemente caratterizzata dal termine “costituzione”, comprende le norme istituzionali fondamentali che esprimono i valori intorno a cui il gruppo sociale “Stato” si è costituito e, allo stesso modo, le connesse norme organizzative volte ad assicurare la tutela ed il conseguimento di tali valori.

La comprensione delle competenze materiali del diritto costituzionale e dei suoi confini all’interno del diritto pubblico risulta agevole considerando che, in primo luogo, tale disciplina nasce sia politicamente che storicamente con l’avvento delle costituzioni moderne e, in secondo luogo, che il suo contenuto è strettamente connesso all’affermarsi di una concezione di costituzione come limite al potere. La connessione con il problema del potere politico e con le trasformazioni strutturali che questo impone alla società civile, e viceversa, comporta una certa dinamicità al diritto costituzionale e, sotto certi profili, una continua evoluzione.

Il diritto costituzionale serve a sistemare in un quadro teorico coerente il complesso dei rapporti e delle vicende che caratterizzano lo Stato moderno, e che ne condizionano gli equilibri interni. Lo studio di tale disciplina presuppone un costante interessamento per gli eventi, le esperienze e le trasformazioni politico-sociali in atto.

L’esperienza che rientra nella sfera della scienza costituzionale è quella che scaturisce dalla Carta costituzionale, dalle leggi, dalle sentenze e dagli atti e dai comportamenti degli organi costituzionali e delle parti politiche.

Viene definito “Costituzione” il documento che generalmente raccoglie le più importanti norme che un gruppo sociale organizzato si è dato in un dato momento storico.

La nozione di Costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo, vale a dire alla codificazione in appositi documenti solennemente approvati, dei principi caratterizzanti la forma di stato e il regime politico di un determinato paese.

È proprio nel Medio Evo che tale nozione comincia ad essere collegata all’esistenza di apposite Carte consistenti in genere, nella devoluzione, da parte del potere regio, di privilegi, di sicurezze e di diritti, secondo i principi propri dello Stato  patrimoniale.

Un esempio significativo è dato dalla Magna Charta Libertatum (concessa il 15 giugno 1215 dal re Giovanni Senza terra), documento scritto ricollegato idealmente ad altri due fondamentali documenti costituzionali l’Habeas Corpus del 1679 (che tutelava alcune fondamentali garanzie individuali) e il Bill of Rights del 1689 (che conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al Parlamento).

Il diritto costituzionale ha una sua storicità ed è necessariamente implicato con temi di teoria generale del diritto, quali quelli concernenti il rapporto tra società e diritto, e con la dottrina formale del diritto.

Il fenomeno giuridico si ritrova là dove si ha un fatto razionale di composizione di interessi ed una o più regole che stabilizzano nel tempo siffatta composizione[3].

La ragione di tale affermazione è rintracciabile nell’antica massima giuridica latina ubi societas ibi ius.

Gli elementi che imprimono il carattere della giuridicità ad ogni consociazione umana sono, da un lato, il principio ordinatore, posto a fondamento di ogni gruppo sociale, che si esprime nel vincolo associativo e, dall’altro, il complesso di regole che ne costituisce l’organizzazione[4]. Da qui ne deriva che il fenomeno giuridico è connaturato al fenomeno associativo e viceversa.

Le regole istituzionali, in quanto espressione del principio ordinatore della società, sono strettamente collegate ai valori propri del gruppo sociale al quale fanno riferimento.

Il diritto, per essere tale, si rende espressione, prodotto, vita stessa di una determinata comunità sociale in un dato momento storico.

È sul piano degli interessi, delle esigenze, dei valori, degli obiettivi e delle strutture sociali che si potrà rinvenire la sua formazione; ed è partendo da questo piano che sarà possibile costruire una valida esperienza giuridica[5].

Ogni gruppo sociale si pone un fine fondamentale da raggiungere che costituisce la ragione stessa della sua esistenza e si dà un’organizzazione volta al suo raggiungimento. In tal senso anche lo Stato, visto come gruppo sociale organizzato, ha una sua costituzione, cioè un suo assetto fondamentale.

Per Santi Romano il diritto costituisce la struttura delle forze sociali e non il prodotto (al contrario Maurice Hauriou, l’altro caposcuola dell’istituzionalismo, sostiene che il diritto sia il prodotto delle forze sociali).

Il diritto nasce con il nascere della società, ma è vero anche il contrario, ubi ius ibi societas, che la società nasce con il nascere del diritto.

Tra società e diritto si crea, pertanto, un rapporto di reciproca interdipendenza, e non di semplice gerarchia, né quella frattura logica architrave del normativismo kelseniano, per cui, da un lato, ci sarebbe il mondo delle norme e, dall’altro, quello dei fatti. Diversamente dalle teorie di Hans Kelsen, secondo Santi Romano il diritto non è solo “norma”, ma anche organizzazione e struttura.

L’ordinamento giuridico, ancor prima di essere un insieme di norme, rappresenta l’ordine sociale ed è manifestazione vivente delle forze, degli interessi e dei bisogni che compongono qualsiasi società in quanto tale.

Il diritto è composto sì di norme (normativismo), ma le norme non sono delle semplici regole logicamente indipendenti rispetto alla società che intendono regolare, essendo anch’esse fatti, seppur “sociali” (istituzionalismo).

A queste teorie si aggiunge la recente riscoperta dell’istituzionalismo, in altre parole del lavoro di Romano e di Hauriou: il neo-istituzionalismo.

L’istituzionalismo sembra poter fornire utili categorie per considerare il diritto fuori dall’orizzonte concettuale dettato da quella sovranità statale oramai irrimediabilmente in crisi.

Un altro approccio, da parte di tali correnti della scienza giuridica, è stato quello di ricondurre il fondamento del diritto non solo ad un momento formale di esso, piuttosto ad un momento prevalentemente organizzativo, connesso alla stessa attività della società che, nel suo svolgersi, crea atti, procedimenti e situazioni che si mostrano rilevanti per il diritto stesso.

Le teorie istituzionaliste del diritto sono caratterizzate a vario titolo dalla ricerca del come si manifesta e si sviluppa il fenomeno giuridico, dall’analisi delle strutture giuridiche legate alle forme di socialità.

In estrema sintesi il fenomeno giuridico è un fenomeno sociale, nel senso che esso è connaturato alla società umana e, nello stesso tempo, ne costituisce e ne perpetua l’esistenza.

La presenza di differenti gruppi sociali e, da qui, l’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, rende necessario un intervento di armonizzazione formale e materiale al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale.

La posizione di supremazia del gruppo sociale organizzato a Stato trova la sua principale espressione nella preminenza riconosciuta agli interessi generali rispetto agli interessi settoriali, individuali o territorialmente delimitati.

Tali tipi di interessi, infatti, sono riconosciuti e tutelati in quanto non si pongano in contrasto con l’interesse generale e sono assunti come strumento per il miglior soddisfacimento dell’interesse generale[6].

Quando si definisce il diritto, in genere, la filosofia e la teoria generale, insieme con la storia e la comparazione del diritto, individuano la sua relatività rispetto alle epoche, alle radici, alle mentalità, al modo di ragionare e alla struttura politica e giudiziaria di un Paese.

In tal senso il legame nazione-costituzione sta a significare che, perché si possa parlare di costituzione, è necessaria una precedente unità politica, della quale molto spesso la costituzione è forma, ma della quale non è causa. Se si presuppone questo legame, inevitabilmente si utilizza quello che Schmitt definisce il “concetto positivo di costituzione”, ovvero la costituzione come atto che contiene la decisione fondamentale sulla specie e sulla forma dell’unità politica.

Il concetto antico di costituzione, che descrive l’assetto politico istituzionale di una certa comunità, infatti, presupponeva un certo indirizzo politico fondamentale (la costituzione di Lucio Cornelio Silla) [7].

La modifica di tale assetto politico istituzionale è reso possibile attraverso l’esercizio di poteri di fatto volti all’instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale che si traduce in “potere costituente”.

L’espressione “pouvoir constituant” viene utilizzata nel 1789 con la rivoluzione francese, i cui protagonisti volevano eliminare il precedente assetto di potere che andava sotto il nome della Costituzione di Francia, nella quale vi erano anche delle Leggi fondamentali "prescrittive", (tuttavia da tempo disapplicate dal sovrano), in sostituzione con una nuova Costituzione scritta e prescrittiva.

Secondo Pace la locuzione "potere costituente" costituisce soltanto una "cifra" per designare le vicende storiche e politiche che portano -o potrebbero portare- alla modifica di un dato assetto costituzionale[8].

Il concetto di potere costituente è storicamente relativo ed è proprio degli ordinamenti moderni.

Le democrazie antiche, ad esempio quella ateniese, muovono dall’idea di un diritto tradizionale, fondato su valori che trascendono le vicende storiche ed attingono un livello religioso. Tali democrazie prevedono a limite la medesima abrogabilità delle leggi[9], poiché avvertono come traumatico il principio di maggioranza, in quanto visto come frutto del sofistico dominio dell’opinione e, tuttavia, non pervengono all’idea di costituzione scritta o di costituzione rigida.

Il pensiero antico individua elementi fondamentali nel sistema di governo e, quindi, anche nel concetto di costituzione. Esso non esclude la possibilità di riforme in queste strutture, giustificate da ragioni di utilità, ma solo a fatica ed in epoca matura perviene a concepire l’abrogazione in termini moderni e, dunque, difficilmente può esser decifrato con le nostre chiavi di lettura.

Considerando che l’assetto fondamentale di uno Stato, la sua Costituzione, è il frutto dell’ideologia dominante in un determinato momento storico e del modo in cui, di conseguenza, sono venuti a comporsi i rapporti tra le varie parti della società statale, ne emerge che non esiste un concetto ideale di Costituzione, bensì un concetto che, volta a volta, deve essere determinato storicamente.

Ciò posto, è pur tuttavia possibile isolare, in determinate epoche storiche, un concetto di Costituzione che sia valido per più Stati, fra loro accomunati dalla medesima ideologia.

Spesso, infatti, si suole ricondurre gruppi di Costituzioni a filoni ideologici. Può tuttavia accadere che nel corso del tempo l’assetto fondamentale dello Stato si modifichi, in tutto o in parte in seguito al mutare sia dei rapporti di forza tra le parti sociali, sia dell’ideologia dominante.

Il testo costituzionale dispone di una variante specifica, legata alla storia e alla cultura di un certo popolo, ma subisce l’intervento interpretativo, il quale va oltre i testi scritti e recepisce i valori delle società che esprimono il diritto vivente, con una sorta di rapporto circolare mai interrotto, in un contesto dove operano forze reali contrastanti.

La specificità dell’interpretazione costituzionale consiste nel fatto che la Costituzione si colloca al vertice del sistema che fonda l’ordinamento giuridico di una data società civile. Con tale collocazione ne discendono molteplici problemi, come può esser quello dei limiti alla revisione costituzionale in relazione al quale, una cosa è interrogarsi sul significato dell’articolo 139 della costituzione italiana e un’altra è domandarsi se vi siano limiti necessari alla revisione di qualsivoglia Costituzione (problema dogmatico, non interpretativo).

Tali problemi specifici del diritto costituzionale nascono non dal testo costituzionale, ma dai diversi modi di concepire la Costituzione[10].


3. La rigidità delle Costituzioni moderne e la revisione costituzionale

Concettualmente la rigidità delle costituzioni moderne (scritte e prescrittive) risulta, da un punto di vista formale, dalla superiorità con la quale esse si pongono nei confronti di  tutti gli altri atti giuridici (normativi o meno) che compongono l’ordinamento giuridico di riferimento.

Conseguentemente esse sono immodificabili, eccetto che la costituzione stessa non preveda le modalità del suo cambiamento.

Dal punto di vista sostanziale, la superiorità di esse deriva, invece, dalle scelte politiche fondamentali, in esse statuite, nella misura in cui tali scelte esprimano valori generalmente condivisi o che siano suscettibili di essere condivisi.

In tale contesto la revisione costituzionale viene intesa come funzione poiché essa identifica un potere disciplinato dal diritto costituzionale.

Il rapporto tra la Costituzione e il procedimento di revisione costituzionale è peculiare.

Come sottolineato da Tocqueville (con riferimento alle Carte francesi del 1814 e del 1830) e come sostenuto da Peverelli, Casanova (con riferimento allo Statuto Albertino), il potere di revisione costituzionale serve per evitare la fragilità politica delle costituzioni scritte che, non prevedendo un procedimento speciale di revisione, sarebbero a rigore, da un punto di vista giu-ridico, assolutamente immodificabili. Tale revisione costituzionale costituisce una garanzia per la relativa stabilità delle regole della Costituzione scritta e, allo stesso tempo, consente di rispettare il principio che ogni generazione deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle circostanze del suo tempo[11].

 


3.1 Alcune riflessioni sullo studio della revisione costituzionale nell’esperienza italiana

Uno dei tratti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana, che la qualifica nella sua attualità e modernità, è la sua natura dinamica, la sua profonda consapevolezza della dialettica fatto-diritto e, quindi, su un piano più generale, della storia. Una storia fatta dagli uomini che dapprima “sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”(Giambattista Vico) e che viene, dunque, scandita da un alternarsi di periodi e di momenti rappresentativi che hanno una loro ciclicità sentita e ragionata (fatti) e, nello stesso tempo, consentita (diritto).

Particolarmente esplicita è tale consapevolezza alla luce di quanto sancito nella Parte II della Costituzione (nello specifico, Titolo VI, “Garanzie costituzionali, Sez. II, “Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali”), là dove viene prevista la possibilità di rivedere il testo costituzionale attraverso una procedura complessa (diritto) volta a consentire al potere costituito di rendersi in parte potere costi­tuente allorché si renda necessario adeguare la norma fondamentale al mu­tato contesto storico (fatto).

Lo studio della revisione costituzionale nell’esperienza italiana è stato più volte affrontato seguendo dei percorsi di analisi specifici. Secondo un recente contributo è possibile ricondurre la problematica riguardante la revisione costituzionale in Italia attraverso l’analisi di tre prospettive principali. La prima delle quali ha come oggetto di studio l’esame del concetto di revisione costituzionale attraverso il confronto tra la riflessione sulla legislazione costituzionale in quanto “funzione” e il fenomeno dell’espansione della stessa in quanto “sequenza di atti”.

La seconda prospettiva riguarda il rapporto tra le diverse impostazioni dottrinali sull’argomento e la prassi costituzionale, per verificare come quest’ultima abbia smentito o meno le posizioni degli studiosi; la terza, infine, considera le conclusioni che si possono trarre sulla base degli spunti proposti[12].

Il concetto di “revisione costituzionale” non esaurisce il tema delle modifiche costituzionali e, nello stesso tempo, risulta complesso in quanto è problematico determinare se la revisione possa riguardare anche la modificabilità della costituzione materiale. Caso tipico è stato quello riguardante la modifica del sistema proporzionale in tema di legislazione elettorale (1993). La dottrina prevalente riteneva che il principio proporzionale fosse un principio cardine e identificante della forma di stato e di governo italiana e che si trattasse, dunque, di un principio costituzionale nonostante l’assenza di espressa menzione nella carta costituzionale.

Il procedimento di revisione costituzionale riguarda, quindi, un aspetto parziale delle modifiche, delle estensioni o delle riduzioni costituzionali. Esso postula la riconoscibilità di un nucleo essenziale della costituzione. Da qui ne conseguono le diverse posizioni assunte dagli studiosi della materia.

In Italia non è mai attecchita la cultura della manutenzione della costituzione, in quanto è molto più pronunciata l’idea secondo la quale il testo costituzionale debba formare oggetto di un continuo processo di aggiornamento, rivolto ad adeguarne la disciplina alle esigenze che, di volta in volta, affiorano. Nelle prime 12 legislature (1948-1996), infatti, si sono contate solo sette novelle costituzionali.

Tenendo presente il semplice dato numerico della produzione delle leggi costituzionali (34 leggi costituzionali fino al 2003 approvate comprese quelle in Assemblea Costituente[13]) si conferma la complessità del tema in discussione.

Intorno al 1985 è incominciata ad affermarsi una concezione significativa della revisione costituzionale, poiché vengono privilegiate le riforme palingenetiche. Da qui il motto “grande riforma o niente”.

Questa propensione è testimoniata, ad esempio, dai lavori delle Commissioni bicamerali che si sono avvicendate negli ultimi decenni (la Commissione Bozzi del 1985, la Commissione De Mita-Iotti del 1993, la Commissione D’Alema del 1997).

Non ultima la testimonianza della legge costituzionale n. 3/2001 (avente ad oggetto la riforma del Titolo V della Costituzione) e quella del disegno di legge costituzionale sulle “Modifiche alla Parte II della Costituzione”.

Sulla base dei meri dati numerici, è bene interrogarsi su quali siano le motivazioni storico-politiche che giustificano le numerose revisioni costituzionali. Parte della dottrina, infatti, ha segnalato come queste ultime abbiano alla loro base sempre cause endogene. Volendo cercare di trovare altre motivazioni che hanno prodotto revisioni costituzionali, secondo un’altra parte della dottrina, si deve anche ricordare come queste ultime possano trarre origine anche da cause concrete o comunque da vicende che hanno messo in relazione tra loro i diversi organi costituzionali dello Stato, si pensi, ad esempio, alla revisione indotta dal clima giudiziario di tangentopoli.


Tabella 1.a “Elenco delle leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali (1948-2003)”

 

Anno di riferimento

 

 

Legge Costituzionale o di revisione della Costituzione

 

1948

Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale

Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2

Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana

Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3

Statuto speciale per la Sardegna

Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4

Statuto speciale per la Valle d’Aosta

Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

1953

Legge cost. 11 marzo 1953, n. 1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

1958

Legge cost. 18 marzo 1958, n. 1

Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione

1961

 

Legge cost. 9 marzo 1961, n. 1

Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico

1963

 

Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazione agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione

Legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3

Modificazione agli artt. 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione «Molise»

1967

 

Legge cost. 21 giugno 1967, n. 1

Estradizione per i delitti di genocidio

Legge cost. 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale

1971

Legge cost. 10 novembre 1971, n. 1

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

1972

 

Legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1

Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

1986

 

Legge cost. 9 maggio 1986, n. 1

Modifica dell’articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

1989

 

Legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione

Legge cost. 3 aprile 1989, n. 2

Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

Legge cost. 12 aprile 1989, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta

1991

 

Legge cost. 4 novembre 1991, n. 1

Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione

1992

 

Legge cost. 6 marzo 1992, n. 1

Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto

1993

 

Legge cost. 6 agosto 1993, n. 1

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale

Legge cost. 23 settembre 1993, n. 2

Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige

Legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione

1997

 

Legge cost. 24 gennaio 1997, n. 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

1999

 

Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni

Legge cost. 23 novembre 1999, n. 2

Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione

2000

 

Legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1

Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

2001

Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero

Legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2

Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano 

Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

2002

 

Legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1

Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

2003

 

Legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1

Modifica dell’articolo 51 della Costituzione

 


4. I caratteri del procedimento di revisione costituzionale

Una delle caratteristiche della Costituzione italiana è la sua rigidità. La necessità di tale peculiarità nasce non solo dal fatto che si vuole tutelare la vita del paese dall’arbitrio di improvvise modifiche, ma soprattutto in quanto si vuole sottolineare che esistono istanze ed esigenze di libertà e di giustizia che neppure una Costituzione può violare; ed altre ne esistono, nell’edificio costituzionale, che non debbono essere violate dalle leggi, ma possono essere modificate  soltanto da un’espressione particolare di volontà, mediante un processo revisionale di revisione[14].

I membri dell’Assemblea costituente, infatti, avevano vissuto l’esperienza del regime fascista ed avevano assistito allo svuotamento delle norme poste a tutela delle libertà fondamentali dei cittadini, previste dallo Statuto Albertino, e alla loro sostituzione con leggi ordinarie autoritarie e antidemocratiche. Per il timore che si potesse ripresentare una simile esperienza i Costituenti adottarono un diverso tipo di Costituzione non più flessibile, ma rigida.

In tal modo si affermò la supremazia della Costituzione su tutte le altre leggi e si sancì la sua immodificabilità con il procedimento di approvazione ordinario. Tuttavia si è considerato che negli anni a venire si potevano rivelare necessari dei cambiamenti, così l’Assemblea costituente ha previsto il complesso procedimento di revisione costituzionale descritto nell’articolo 138 della Costituzione.

Tale dettato costituzionale prevede una procedura articolata, c.d. procedimento aggravato, per poter modificare, estendere o ridurre il testo della Costituzione.

Il sistema descritto dall’articolo 138 ha lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico.

Per modificare la Costituzione, infatti, è prevista una procedura complessa nel quale si obbliga il Parlamento raddoppiamento dell’iter di approvazione del progetto attraverso alla doppia lettura (doppio passaggio alla Camera e al Senato) con successive deliberazioni. Nella seconda lettura l’approvazione delle camere deve essere definita da una maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, rendendo così la carta disponibile dalla maggioranza politica.

È prevista la possibilità dell’indizione di un referendum popolare confermativo a seguito della richiesta di un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

 

Articolo 138 - “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

 

In merito a tale questione derivano due dibattiti. Il primo esamina la qualificazione del referendum, per cui secondo alcuni si tratta di un referendum oppositivo, secondo altri di una consultazione a carattere confermativo.

A questi se ne aggiungono altri che, sulla base di questa dicotomia, hanno mosso una critica alle leggi istitutive delle Commissioni bicamerali, sostenendo che, avendo queste due leggi previsto un referendum obbligatorio, a differenza di quanto previsto nell’art. 138, ne avrebbero cambiato la natura.

Secondo Di Giovine, in questo caso la prassi, anche se sulla base di un solo caso concreto, ha dato ragione a chi diffidava di ogni aggettivazione ritenendo per ciò stesso il referendum a forma aperta, attivabile cioè da chiunque vi abbia interesse.

In genere la presenza di tale referendum rappresenta anche l’occasione per indagare sull’idoneità della procedura prevista dall’art. 138 Cost. ad approvare riforme di vasta portata o per rispondere alla domanda sul se, invece, tale procedura sia stata pensata solo per riforme puntuali ed omogenee.

Una tesi che afferma l’impraticabilità di grandi riforme ex art. 138 Cost. basa la sua analisi sull’esame della funzione dell’eventuale referendum.

Va anche segnalato come la legge cost. n. 3/2001 abbia dato dimostrazione del fatto che la procedura ex art. 138 vada vista come un meccanismo idoneo ad approvare non solo le riforme puntuali, ma anche quelle più generali.

Ritornando al testo dell’articolo 138 della costituzione, comma 1, sotto il profilo pratico-statistico, è possibile discriminare tre distinte strade: la maggioranza di due terzi senza referendum, la maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, senza referendum, oppure la maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, con referendum[15].

Da una breve raccolta di dati relativi ai percorsi adottati negli ultimi anni, quello più utilizzato è risultato il percorso della maggioranza di due terzi senza referendum.

Lo studio di tali dati è stato poi condotto anche dalla dottrina analizzando e studiando i predetti percorsi alla luce di due diverse interpretazioni: la prima delle quali considera gli stessi dotati di una differente rigidità, mentre la seconda ritiene che siano effettivamente tre procedure distinte, ma con un livello di rigidità equivalente.

È opinione diffusa che, nel seguire la logica della previsione di tre procedimenti differenti, l’intenzione del Costituente è tale da riflettere una ragionevole volontà di equilibrio tra continuità e cambiamento del testo costituzionale.

Tale previsione potrebbe assicurare un certo grado di consenso sia in chiave innovativa che conservativa del testo costituzionale.

In tal senso, il Costituente ha ritenuto che il consenso minimo necessario per confermare il cambiamento costituzionale sia quello emergente da:

o       la volontà della “maggioranza qualificata” raggiunta in sede parlamentare;

o       la volontà della “maggioranza assoluta” raggiunta nella stessa sede, solo se sostenuta dai soggetti titolari del potere di attivare il referendum o dal corpo elettorale chiamato alle urne in seguito alla richiesta di uno di quei soggetti;

o       la volontà contraria al testo di riforma della maggioranza assoluta dei componenti una delle due Camere o di una minoranza di una delle due Camere superiore ad un terzo, solo se avallata almeno da uno dei soggetti titolari del potere di richiedere il referendum che effettivamente lo attivi e dal corpo elettorale, anche in misura modesta, chiamato alle urne in seguito all’avvenuta attivazione.

Secondo Di Giovine il senso politico-istituzionale della revisione fa sì che non si possa parlare di gerarchia tra i percorsi previsti dall’art. 138, né per quanto attiene alla legittimazione, né per ciò che concerne la rigidità.

Sul livello di rigidità si è espressa la dottrina (Pace), secondo cui uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento prevede che nessuna legge di revisione possa intaccare tale livello stabilito dall’art. 138.

Tale impostazioni dottrinale sembra essere smentita dalla prassi, a riprova di ciò sarebbe la revisione del Titolo V, che ha dato vita al cosiddetto regionalismo differenziato che rappresenta il frutto di un negoziato tra Stato e regioni, attenuando, per determinate materie, il livello di rigidità della Costituzione.

In conclusione, il potere costituente non è un potere solo di tipo quantitativo, ma qualitativo e, con un approccio giuridico-comparatistico, è possibile affermare che può esservi una revisione completa senza che per questo debba essere utilizzato il potere costituente[16], essendo appunto sufficiente quello di revisione.

A tali osservazioni si devono tenere presenti altri e più importanti fattori quali ad esempio quelli connessi al problema del revisionismo storico e costituzionale e dell’evoluzione del sistema politico in modo tale da capire correttamente i problemi legati alla revisione costituzionale in Italia.


5. La riforma della Parte II della Costituzione italiana: il quadro generale dei contenuti proposti

 

Approvata in via definitiva a maggioranza assoluta il 16 novembre 2005, la riforma della Parte II della Costituzione per entrare in vigore dovrà essere confermata dai cittadini con un referendum costituzionale.

Tale riforma modifica o sostituisce interamente 53 degli 85 articoli della II parte della Costituzione  e rappresenta la più ampia riforma della Carta costituzionale realizzata in Italia dal 1948[17].

Il progetto prevede, inoltre, l’inserimento di tre articoli aggiuntivi della Costituzione (98-bis, riguardante le autorità amministrative indipendenti; 127-bis, sulla possibilità per gli enti locali di ricorrere alla Corte costituzionale; 127-ter, sulla Conferenza Stato-Regioni).

È possibile brevemente schematizzare il nuovo assetto istituzionale previsto dal processo di revisione costituzionale in atto.

In sintesi i principali interventi apportati dal provvedimento possono essere riuniti nel seguente modo.

o       Nel Titolo I, “Il Parlamento”, le principali novità riguardano dapprima l’istituzione di un Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del Senato federale, i cui componenti saranno eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali, faranno anche parte, senza diritto di voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali. È prevista anche una riduzione del numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale) e, l’iter di approvazione delle leggi, viene “accelerato” (salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate). Secondo tale sistema, non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. Il ramo del Parlamento che non ha poteri decisionali sulla singola materia; potrà, invece, proporre modifiche, sulle quali è chiamato ad esprimersi infine l’altro ramo. Sui progetti di competenza del Senato federale il Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, potrà dichiarare la c.d. “essenzialità” delle modifiche ad un disegno di legge, in funzione della realizzazione del programma di governo o della tutela di specifiche finalità, al fine di ottenere il voto finale da parte della Camera dei deputati. Viene attribuito un ruolo specifico alle opposizioni alla Camera e alle minoranze al Senato federale.

o       Il nuovo Titolo II, “Il Presidente della Repubblica”, ha in previsione il cambiamento delle modalità d’elezione, dei criteri di eleggibilità e una modifica nell’attribuzione delle funzioni del Capo dello Stato, il quale rappresenta la Nazione e la sua unità, ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

o       Viene introdotta per la prima volta nella Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti.

o       Il nuovo Titolo III, “Il Governo”, prevede significanti cambiamenti. È evidente la volontà di consolidare il ruolo dell’Esecutivo sia attraverso l’indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale sia attraverso il ruolo che questi assume all’interno del Consiglio dei ministri e all’interno del procedimento legislativo. Sono, inoltre, previste alcune disposizioni “anti-ribaltoni”.

o       Sul tema Stato-regioni si assiste ad una rimodulazione dell’assetto delle attuali competenze legislative: per un verso, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; per un altro, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution). Vengono sviluppati i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà nei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche attraverso il potenziamento delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni e mediante la previsione, in Costituzione, del sistema delle Conferenze.

o       Nel Titolo VI, “Garanzie Costituzionali”, nell’ambito della revisione della Costituzione, viene concessa la possibilità di ricorso al referendum sulle leggi costituzionali.

o       Nel ambito delle Regioni a statuto speciale è previsto un rafforzamento del rispettivo ruolo nel procedimento d’approvazione dei rispettivi statuti.

Il testo di legge costituzionale auspica, dunque, di modificare, sostituire e integrare per più della metà gli articoli della parte organizzativa della Costituzione repubblicana del 1948.

Tale testo, oltre alla vastissima incidenza quantitativa delle modifiche che introduce, varia nella sostanza del carattere di ognuno degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione vigente e modifica l’equilibrio dei rapporti tra il Parlamento e il Governo e quello dei rapporti che gli organi costituzionali politici intrattengono con gli organi costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.

Il nuovo assetto costituzionale introduce rilevanti innovazioni al sistema di governo quale definito sia dalla costituzione del 1948 sia nella prassi costituzionale affermatasi nel corso della storia repubblicana.

Viene proposta una forma di governo caratterizzata dalla precostituzione, in prima istanza, di una netta posizione di supremazia del futuro Primo ministro sui singoli ministri e sul collegio dei ministri.

La posizione peculiare del Primo ministro è confermata già a partire dalla sua candidatura formalmente collegata a quella di ciascun candidato (o lista di candidati) all’elezione della Camera dei Deputati. La sua elezione si tradurrebbe, dunque, in una nitida posizione di supremazia nei confronti della Camera dei Deputati. Viene, inoltre, attribuito al Primo ministro il potere di ottenere l’obbedienza del Senato federale allorquando questo eserciti, secondo la previsione costituzionale, il suo potere di determinare legislativamente in difformità dalla Camera dei Deputati, i principi fondamentali delle materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

In seconda istanza, viene riconosciuta al Senato federale la possibilità di arginare eventualmente (quando esprima una maggioranza politica difforme da quella dell’altra Camera) e parzialmente (dovendo il Senato accedere in ogni caso a una soluzione compromissoria dei contrasti con la Camera politica) la volontà politica del Primo ministro e della Camera dei Deputati nelle ipotesi tassativamente determinate nelle quali la futura costituzione preveda che le due Camere esercitino collettivamente il potere legislativo.

Si determina un nuovo assetto caratterizzato principalmente dall’espansione dei poteri attribuiti al Primo ministro, affiancata da un annullamento della funzione generale di mediazione fra Parlamento e Governo del Presidente della Repubblica (estromesso così nel progetto della costituzione futura dal contesto della forma di governo), al quale restano o vengono attribuiti ex novo, a compensazione ineguale di quella sottrazione, singoli, scollegati, poteri di garanzia costituzionale o singoli impropri poteri politici; in parallelo, viene introdotta una nuova rappresentanza parlamentare dei territori (che di fatto è una rappresentanza politica dei cittadini di quei territori).

La composizione della Corte costituzionale viene modificata, infatti cambia il rapporto numerico fra giudici nominati o eletti da organi imparziali o neutrali, Presidente della Repubblica e magistrature (otto), rispetto a quelli eletti dalle due Camere (sette).

Resta il complesso e disordinato capitolo dei rapporti fra Stato e poteri regionali e locali, governato dal principio della sussidiarietà, per sua natura sensibilmente elastico e utilizzato al limite delle sue potenziali elasticità dalla Corte costituzionale, nel quale il progetto ha inserito la previsione di distinte competenze regionali svincolate dalla dipendenza dai principi fondamentali della legislazione statale, inquadrate, per altro verso, entro una serie di vincoli legislativi atipici destinati a ridimensionare le dichiarazioni di vittoria di quanti si sono battuti per l’individuazione di puntuali competenze legislative “esclusive” delle Regioni.


Tabella 1.b “Le tappe del Disegno di Legge Costituzionale”

 

Riferimento temporale

Tappa del disegno di legge Costituzionale

Agosto 2003

La bozza di Lorenzago.

17 novembre 2003

Il Governo presenta al Senato il disegno di legge costituzionale A.S. 2544.

22 gennaio 2004

La I Commissione del Senato presenta in Aula la relazione sul disegno di legge costituzionale. A.S. 2544 – A.

7 aprile 2004

La I Commissione della Camera inizia l’esame del disegno di legge costituzionale A.C. 4862.

28 luglio 2004

La I Commissione della Camera presenta in Aula la relazione sul disegno di legge costituzionale A.C. 4862 – A.

16 novembre 2004

La I Commissione del Senato inizia l’esame del disegno di legge costituzionale modificato dalla Camera A.S. 2544 – B.

26 luglio 2005

La I Commissione della Camera inizia l’esame del disegno di legge costituzionale per la seconda deliberazione A.C. 4862 – B.

16 settembre 2005

La I Commissione della Camera presenta in Aula la relazione sul disegno di legge costituzionale A.C. 4862 – C.

2 novembre 2005

La I Commissione del Senato inizia l’esame del disegno di legge costituzionale A.S. 2544 – D.

14 novembre 2005

La I Commissione del Senato presenta in Aula la relazione sul disegno di legge costituzionale A.S. 2544 – E.

16 novembre 2005

Il Senato approva, in seconda e definitiva deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. 2544-D, di iniziativa governativa, recante “Modifiche alla Parte seconda della Costituzione”.

20 ottobre 2005

La Camera dei deputati approva il disegno di legge costituzionale n. 4862 C, di iniziativa governativa, recante “Modifiche alla Parte seconda della Costituzione”.

23 marzo 2005

Il Senato approva il Disegno di legge costituzionale recante “Modifiche alla parte seconda della Costituzione”.

2004/2005

Ordini del giorno accolti o approvati nel corso dell’esame alla Camera e al Senato.


5.1. Uno strumento di lavoro

Dopo aver preso in considerazione le principali novità previste dalla legge costituzionale sulle modifiche alla parte II della Costituzione, si vuole fornire il lettore di uno strumento informativo-comparativo sul cambiamento apportato dalla legge di revisione costituzionale al testo costituzionale vigente.

Tale strumento proposto di seguito è frutto di un confronto[18] attento del testo di revisione costituzionale con la parte II della carta costituzionale vigente.

La metodica impiegata vuole costituire un percorso di ragionamento coerente e propulsivo al fine di costruire un graduale orientamento di comprensione del nuovo assetto istituzionale.

La tabella consente di individuare facilmente le modifiche che sono state adottate al Titolo I, sul “Parlamento”.

La discriminante è data dall’impiego di una formattazione distinta per le parti testuali indicate.

Nella prima colonna è riportato il testo vigente, mentre nella seconda colonna è riportato il testo del progetto revisionato approvato dalla Camera e dal Senato in seconda lettura.

In quest’ultima colonna, il testo delle parti modificate in maniera sostanziale è stato evidenziato con testo in grassetto.

Nella prima colonna, invece, le parti del testo costituzionale sostituite sono state evidenziate con testo sottolineato; inoltre, si può verificare di visionare porzioni di testo sottolineate e in corsivo, con la qual formattazione si vuole indicare le parti da abrogare del testo costituzionale vigente.


 

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

 

TITOLO I

IL PARLAMENTO

 

Sezione I

Le Camere 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO DELLA LEGGE DI REVISIONE

Articolo 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 


Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Rif. Articolo 1. (Senato federale della Repubblica)

Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.  

 
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

   
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.  

 

 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

 


La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Rif. Articolo 2. (Camera dei deputati)

Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

  
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

 

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57.

 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 


Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

 
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
.

Rif. Articolo 3. (Struttura

del Senato federale della Repubblica)

Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

 
  
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale, e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

 
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. 
  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta, Vallèe d’Aoste uno.

  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

  
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. 

Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Articolo 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto agli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età


Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Rif. Articolo 4. (Requisiti per

l’eleggibilità a senatore)

Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

 

 

Articolo 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

 


Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Rif. Articolo 5. (Deputati di diritto e a vita)

Art. 59. - È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

Articolo 60.

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

 

 

 

 

 

 

 

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Rif. Articolo 6. (Durata in carica dei senatori

e della Camera dei deputati)

Art. 60.  - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

 

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.

Articolo 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

 
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Rif. Articolo 7. (Elezione della

Camera dei deputati)

Art. 61. - L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Articolo 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.


Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 


Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Identico

Articolo 63.

 

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

 

 

 

 

 

 

 


Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Rif. Articolo 8. - (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza. 
  
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64.

 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 

 

 

 


Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta
.


Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.


I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Rif. Articolo 9. - (Modalità di

funzionamento delle Camere)

Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

 

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

Articolo 65.

 

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

  
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

 

Rif. Articolo 10. - (Ineleggibilità ed incompatibilità)

Art. 65. - La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. 
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66.

 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Rif. Articolo 11. - (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

Articolo 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Rif. Articolo 12. - (Divieto di mandato imperativo)

Art. 67. Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

  
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Identico

Articolo 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Rif. Articolo 13. - (Indennità parlamentare)

Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

 

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

 

Sezione II - La formazione delle leggi

 

Articolo 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Rif. Articolo 14. - (Formazione delle leggi)

Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

 

Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva.

 

I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

 

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

 

Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.

 

I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

 

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.

I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

 

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni.

 

Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

 

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa.

I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.

 

La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede.

 

I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

Articolo 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Rif. Articolo 15. - (Iniziativa legislativa)

Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

 

Articolo 72.

 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 


Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

 

 

 


Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Rif. Articolo 16. - (Procedure legislative

ed organizzazione per commissioni)

Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

 

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

 

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.

Articolo 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. 


Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 
  
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Rif. Articolo 17. - (Procedure legislative

in casi particolari)

Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. 
  
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74.

  
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.  
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Rif. Articolo 17. - (Procedure legislative

in casi particolari)

Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

  
Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
  
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

  
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Identico

Articolo 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Rif. Articolo 18. - (Decreti legislativi)

Art. 76. - L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

  
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.

Articolo 77.

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

 

 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Rif. Articolo 17. - (Procedure legislative

in casi particolari)

Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Identico

Articolo 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Identico

Articolo 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Rif. Articolo 19. - (Ratifica dei trattati internazionali)

Art. 80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81.

 

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.  

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Rif. Articolo 20. - (Bilanci e rendiconto)

Art. 81. - Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

 
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 

 
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

 

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Rif. Articolo 21. - (Commissioni parlamentari d’inchiesta)

Art. 82. -  Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

 

La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

 


6. Conclusioni

Sin dai primi anni ‘80, si assiste al passaggio dal cosiddetto decalogo Spadolini (1982), alla costituzione dei due comitati parlamentari presieduti da Ritz e Bonifacio (1983), alla costituzione della prima bicamerale (1984/1985), della seconda bicamerale (1992/1994); segue una terza bicamerale (1995/1997), sino ad arrivare alle più recenti vicende istituzionali, non ultima l’approvazione del testo di legge costituzionale recante le “Modifiche alla Parte II della Costituzione” (legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2005, n. 269).

Il significato giuridico effettivamente costitutivo dell’ordinamento costituzionale vigente, alla luce del procedimento di revisione costituzionale in atto, conduce a diverse ed innovative chiavi di lettura.

Si assiste al manifestarsi della consapevolezza di una fase nuova scandita dal cambiamento del regime democratico costituito, accompagnata dalla necessaria cognizione del processo di revisione costituzionale.

Da qui una prima attenta valutazione, sul piano delle forme e del metodo di una tale riforma, non consistente in una semplice revisione di parte del dettato costituzionale, ma nello stravolgimento della Costituzione materiale del nostro paese: cambia al tempo stesso la forma di Stato (da nazionale a federale) e la forma di governo (da parlamentare a para-presidenziale e tendenzialmente monocratica).

Alla luce del fatto che la concezione costituzionale si fonda contemporaneamente sull’affermazione del potere della maggioranza e sulla garanzia dei limiti che esso incontra, l’elemento fondamentale per valutare lo stato di “salute” dell’ordinamento italiano è l’equilibrio della divisione dei poteri, in modo che ciascuno dei sottosistemi produce, evitando o riducendo al minimo i rischi di violazione dei propri confini.

In tal senso lo studio dell’uso del potere di revisione costituzionale è fondamentale soprattutto in considerazione che esso non dovrebbe mai rivestire la portata di un impoverimento delle garanzie e dei relativi poteri, o di interventi sulla struttura e sullo status degli stessi poteri, diretti a inclinarne o a condizionarne gli orientamenti.

L’indebolimento di tali garanzie comporterebbe non già di coltivare una normale dialettica istituzionale, ma di aggredire gli equilibri essenziali del sistema e, nello stesso tempo, di abbandonare la strada maestra della divisione dei poteri, a vantaggio di forme di accentuata concentrazione di essi, rischiose per la vita democratica del paese.

In conclusione l’analisi sull’attuale momento di iniziative di revisione va condotta in modo tale da stimolare riflessioni sui fondamenti delle proposte e sulla loro coerenza con l’ordinamento repubblicano soprattutto in funzione dei suoi membri, senza i quali esso stesso non avrebbe ragione di esistere.

La forma repubblicana, ossia lo Stato democratico fondato sulla centralità della persona umana e del suo sviluppo e nato dalla lotta di liberazione dallo straniero occupante e dalla dittatura, è irrivedibile (art. 139 e limiti assoluti alla revisione), cioè non può e non deve essere modificata pena la rottura della legalità repubblicana e la fine dell’ordinamento democratico.

Ogni revisione della Costituzione andrebbe fondata su altrettanta consapevolezza, che tuttavia non sembra sempre essere stata compresa e condivisa da governanti e governati nel corso della storia della Repubblica.

Si vuole dare un contributo al dibattito sulle istituzioni, da un lato, invitando alla riflessione e mettendo a confronto il testo e la storia della Costituzione repubblicana con la legge costituzionale di modifica; dall’altro, cercando un incontro con i cittadini, cioè i principali interessati alla norma fondamentale, che del dibattito sono e ne potranno essere protagonisti inconsapevoli.


Bibliografia

AMATO-BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, ultima edizione.

AMORTH, La Costituzione italiana (commento sistematico), Giuffrè, Milano, 1948.

ARCIDIACONO-CARULLO-RIZZA, Istituzioni di diritto pubblico, Monduzzi, Bologna, ultima edizione.

BALLADORE-PALLIERI, Sulla applicabilità alle leggi costituzionali del referendum abrogativo, in Foro Pad., 1949, IV.

BARBERA, Commento all’art. 2 della Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi Fondamentali, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975.

BARILE-DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in Nss. D.I., XV, Torino, 1968.

BARILE, La Costituzione come norma giuridica. Profilo sistematico, Firenze, 1951.

BARILE, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950, II, pag. 474-476, 490, 492, 495-496.

BARILE, Potere costituente, in Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967, pag. 8.

BARILE, Rapporti tra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane, in Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967.

BARTHOLINI, La promulgazione, Giuffrè, Milano, 1955.

BEZZI, Le procedure di revisione costituzionale, in Boll. Cost. parl., 1967.

BIANCHI, Il CNEL, in Jus, 1958.

BIONDI, La questione istituzionale e l’opposizione monarchica, in Studi politici, 1952.

BISCARDI, Diritto greco antico, Milano, 1982, pag. 64 ss.

BISCARETTI DI RUFFIA, Sui limiti della revisione costituzionale, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1949.

BISCARETTI, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, ultima edizione.

BON VALSASSINA, “Referendum” abrogativo revisione costituzionale, mutabilità della forma di governo, in Riv. dir. pubbl., 1949, I.

BOZZI, Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 1966.

CARETTI-DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, ultima edizione.

CERVATI, La revisione costituzionale, in AA. VV. (a cura di Lanfranchi) Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma 1997.

CICCONETTI, Le fonti costituzionali dell’ordinamento giuridico italiano, in Id., Le fonti del diritto, vol. 1, Torino, 1997.

CONTINI La revisione costituzionale in Italia, Giuffrè, Milano, 1965.

CUOCOLO, Il rinvio nella formazione delle leggi, Milano, 1955, pag. 148-50

DI GIOVINE, Note sulla legge costituzionale n. 1 del 1997, in Quad. cost., 1997, n. 3.

DOGLIANI, Costituente (potere), in Dig., Pubbl., IV, Torino, 1990.

ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970.

ELIA, Possibilità di un mutamento istituzionale in Italia, in Cronache sociali 1947-51, San Giovanni Valdarno, 1961.

ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali, in Raccolta di scritti in onore di C. A. Jemolo, III, Milano, 1963, pag. 189.

ESPOSITO, in Giur. Costit.,1958, pag. 819-20.

FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova, ultima edizione.

GELPI, L’art. 139 e L’immutabilità della forma repubblicana, in Corr. amm., 1965, pag. 392.

GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia. 1848/1948, Editori Laterza, Roma-Bari, 2002.

LABRIOLA, Le garanzie istituzionali per la protezione della costituzionalità, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1990.

LONGI, Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali, in Rassegna Parlam., 1960, pag. 108-09, 111.

MARBURY, Limitations upon the amending power, in Harvard Law Review, 1919-20, pag. 225 ss.

MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, ultima edizione.

MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, ultima edizione.

MORTATI, voce “Costituzione” (Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in Enc. del dir., XI, Milano, 1962 n. 5 pag. 16, 191, 328 e ss.

ORESTANO (intervista a), Ordinamento giuridico, scienza del diritto, ideologie, in Quaderni del pluralismo, 1988.

ORIGONE, voce “Potere costituente”, in Nuovo Digesto Italiano, X, 1939, pag. 73.

ORSELLO, Revisione costituzionale e mutamento istituzionale, in Riv. Dir. Pubbl., 1950, pag. 124 e ss., 142.

PACE, La causa della rigidità costituzionale, Cedam, Padova, 1996.

PACE, Processi costituenti italiani 1996-97, in Dir. pubbl., 1997, pag. 581.

PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, in CERVATI, A.A.

POMBENI, La rappresentazione politica, in: R. ROMANELLI (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Roma, Donzelli, 1995.

RIDOLA, PANUNZIO, Studi sulla riforma costituzionale, 1993, pag. 168.

PIERANDREI, La Corte costituzionale e le “modifiche tacite” della Costituzione, in Scritti di diritto costituzionale, I, Torino, 1965, pag. 81 e ss.

PIERANDREI, Saggio sulla teoria della Costituzione, in Scritti di diritto costituzionale, Torino, 1965, I, pag. 27 e ss.

PIZZORUSSO, Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali, in Comm. Cost. SCIALOIA.

RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Diritto Pubblico, 2005, n. 1.

RIMOLI, Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori, in Giur. Cost., 1992, pag. 2712 ss.

RUINI, Il referendum popolare e la revisione della Costituzione, Milano, 1953, pag. 55.

TARANTINO, La teoria della necessità nell’ordinamento giuridico, Interpretazione della dottrina di Santi Romano, Milano, Giuffrè editore, 1976.

VALENTINI, Appunti semiologici in tema di costituzione in senso materiale, in Scritti Mortati, I, pag. 297 e ss.

VALENTINI, L’art. 139 della Costituzione e I principi generali del diritto, in Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952, pag. 529 ss.

VILLONE, voce Legge costituzionale, in Enc. giurid., XVIII, Roma 1990, pag. 3.

VIRGA, La revisione costituzionale, in Circolo Sampolo., XIX, 1948, pag. 18-19, 106 ss.

VIVIANI SCHLEIN, Ridimensionamento pratico di una distinzione teorica: rigidità e flessibilità costituzionale, in Studi in onore di P. Biscaretti, II, Milano, 1987, pag. 1359 ss.

ZANGARA, Costituzione materiale e costituzione convenzionale, in Scritti in onore di C. Mortati.

 

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 *  Dottoranda in “Diritto dei Trasporti, dell’Economia e dell’Ambiente”, e-mail: cangelosi@economia.unipa.it.

[1]  Cfr. il sito istituzionale http://www.parlamento.it 

[2] Le regioni, che dopo aver deliberato nei propri Consigli regionali, hanno depositato la loro richiesta sono: Sardegna (capofila), Campania, Lazio, Lombardia, Calabria, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Liguria e Abruzzo.

[3] ORESTANO (intervista a), Ordinamento giuridico, scienza del diritto, ideologie, in Quaderni del pluralismo, 1988, pag. 76: “Quello che caratterizza il comportamento dell’uomo comune è di vivere la sua vita in modo da realizzare un’esperienza sociale senza necessariamente sapere che realizza contemporaneamente…un’esperienza giuridica.”

[4] Cfr. A. TARANTINO, La teoria della necessità nell’ordinamento giuridico, Interpretazione della dottrina di Santi Romano, Milano, Giuffrè editore, 1976.

[5] Cfr. T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano, 2000, pag. 14 e ss.

[6] Cfr. Artt. 82, 41, 48, 117 della Costituzione italiana.

[7] Negli ordinamenti antichi era sicuramente presente un concetto di costituzione, frutto non tanto di una volontà storicamente data, ma modo d’essere naturale della società politica. Cfr. DOGLIANI, Costituente (potere), in Dig., Pubbl., IV, Torino, 1990, pag. 7.

[8] Cfr. Alessandro PACE, Potere costituente e revisione costituzionale, (Lezione introduttiva del 13 dicembre 2001).

[9]  Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, Milano, 1982, pag. 64 ss.

[10] Cfr. Ugo RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Diritto Pubblico, 2005, n. 1.

[11]  Cfr. Alessandro PACE, Potere costituente e revisione costituzionale, (Lezione introduttiva del 13 dicembre 2001).

[12] Cfr. Alfonso DI GIOVINE, La revisione costituzionale nell’esperienza italiana, Siena, 12 marzo 2002.

[13] Consulta a fine paragrafo la tabella 1.a “Elenco delle leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali (1948-2003)”.

[14] Discorso tenuto da Ruini all’Assemblea costituente nella seduta del 12 marzo 1947, in Ruini Meuccio, La nostra e le cento Costituzioni del mondo. Come si è formata la Costituzione, Milano, 1961.

[15] Cfr. Alfonso DI GIOVINE, La revisione costituzionale nell’esperienza italiana, Siena, 12 marzo 2002.

[16] Cfr. la Costituzione spagnola, la Costituzione Svizzera.

[17] Maggiori informazioni sulle tappe del disegno di legge costituzionale è possibile consultare la tabella riepilogativa disposta a fine paragrafo.

[18] Confronto reso possibile grazie all’utilizzo della GIURITEL.

 

 

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2006.